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Dossier sulle modifiche del
d.lgs 81/2008 ( "testo unico" salute sicurezza lavoro )
aggiornato al 5 ottobre 2009

03/09/09- DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 "Testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106"
E' disponibile Il "Testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106" Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

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Testo dell'intesa Stato Regioni in materia di accertamento dell'assenza di tossicodipendenza nei lavoratori che svolgono mansioni pericolose per se e per gli altri. Questo testo assai ridondante e di difficile gestione è stato redatto dai funzionari ministeriali e delle regioni senza una adeguata consultazione delle parti sociali.
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28/04/09 - Cancellare la norma 'salva manager'. Appello dei professori di diritto penale Stampa E-mail
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martedì 28 aprile 2009
28/04/09 - Cancellare la norma 'salva manager'. Appello dei professori di diritto penale

Noi sottoscritti, professori di diritto penale e di altre discipline giuridiche, richiamiamo l'attenzione sullo schema di decreto legislativo, approvato il 27 marzo dal Governo, che stravolge punti nevralgici del d. lgs. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare lo schema di decreto esonera da responsabilità i soggetti (datore di lavoro e dirigenti) che rivestono posizioni apicali nell'impresa: non sarebbero più obbligati ad impedire eventi lesivi o mortali nei luoghi di lavoro quando a concausare gli eventi siano condotte colpose di altri soggetti.
L'art. 10 bis dello schema di decreto, che introdurrebbe nel d. lgs. 81/08 un nuovo art. 15 bis, apporta infatti una profonda deroga alla disciplina generale della responsabilità omissiva, disciplinata dall'art. 40 comma 2 del codice penale, stabilendo che nei reati commessi mediante violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni ed all'igiene sul lavoro i vertici dell'impresa non sono più responsabili, quando l'evento morte o lesioni personali "sia imputabile" al fatto colposo del preposto, dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori, degli installatori, del medico competente o del lavoratore.

Si stravolgerebbero così i principi consacrati nel codice penale, spogliando i soggetti che rivestono posizioni al vertice dell'impresa del loro indiscusso ruolo di garanti della vita e dell'incolumità fisica dei lavoratori: cesserebbero i loro doveri di controllare le eventuali negligenze dei preposti e dei medici aziendali, e di scegliere con oculatezza e diligenza i soggetti esterni all'azienda (progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori), doveri finalizzati proprio ad evitare le morti o le lesioni dei lavoratori. Inoltre, il venir meno del dovere di controllare ed evitare le negligenze dei preposti scaricherebbe esclusivamente sulle spalle del lavoratore la "responsabilità" della sua morte.

Nell'attuale disciplina, l'indiscusso dovere di controllo in capo ai vertici dell'impresa degli eventuali comportamenti negligenti dei preposti legittima appieno il concorso di colpa dei soggetti apicali e degli stessi preposti per l'omesso controllo delle condotte colpose dei lavoratori, la cui assuefazione al rischio li conduce spesso a trascurare l'adozione delle misure di protezione della propria integrità fisica. L'uscita di scena dei vertici dell'impresa, progettata dallo schema di decreto, rivoluzionerebbe questo assetto normativo, costantemente applicato dalla giurisprudenza della Cassazione, lasciando il lavoratore nella sua solitudine di vittima predestinata di un meccanismo normativo, che fatalmente lo stritolerebbe, e al contempo lasciando impuniti i primi responsabili delle offese alla sua vita o alla sua integrità fisica.

E non è inutile aggiungere che la progettata modifica normativa si applicherebbe non solo per il futuro, ma anche per il passato, trattandosi di una disciplina più favorevole, e dunque coinvolgendo anche tutti i procedimenti penali in corso, ivi compresi quelli più clamorosi come quelli relativi ai fatti della Thyssen e della Eternit.

Molteplici sono d'altra parte i profili di illegittimità costituzionale di questa progettata nuova disciplina.
In primo luogo per contrasto con l'art. 76 della Costituzione , dal momento che la legge delega non faceva alcun riferimento ad una tale forma di limitazione di responsabilità per datori di lavoro e dirigenti, con conseguente eccesso di delega da parte del Governo. In secondo luogo per contrasto con l'art. 117 comma 1 della Costituzione, in quanto la disposizione viola gli obblighi comunitari, di cui all'art. 5 della direttiva 89/391/CEE, che limita l'esclusione della responsabilità del datore di lavoro alle sole ipotesi di intervento di fattori eccezionali ed imprevedibili.

In terzo luogo per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, per aver irragionevolmente dato la prevalenza agli interessi del datore di lavoro rispetto a quelli dei lavoratori in un quadro costituzionale nel quale l'iniziativa economica è libera, a condizione però che non si svolga "in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana" (art. 41 della Costituzione). Si tratta, in definitiva, di una norma che non può essere 'riscritta', ma che va completamente cancellata.

Giorgio Marinucci (Univ. Milano); Valerio Onida (Univ. Milano); Antonio Pagliaro (Univ. Palermo); Carlo Federico Grosso (Univ. Torino); Ferrando Mantovani (Univ. Firenze); Carlo Fiore (Univ. Napoli Federico II); Mario Romano (Univ. Cattolica Milano); Emilio Dolcini (Univ. Milano); Domenico Pulitanò (Univ. Milano Bicocca); Alberto Alessandri (Univ. Bocconi); Ferdinando Albeggiani (Univ. Palermo); Francesco Angioni (Univ. Sassari); David Brunelli (Univ. Perugia); Stefano Canestrari (Univ. Bologna); Giuseppe Casuscelli (Univ. Milano); Mauro Catenacci (Univ. Roma Tre); Giovanni Cocco (Univ. Cagliari); Cristina de Maglie (Univ. Pavia); Giancarlo de Vero (Univ. Messina); Luigi Foffani (Univ. Modena e Reggio Emilia); Gabriele Fornasari (Univ. Trento); Gabrio Forti (Univ. Cattolica Milano); Giovanni Grasso (Univ. Catania); Roberto Guerrini (Univ. Siena); Silvia Larizza (Univ. Pavia); Adelmo Manna (Univ. Foggia); Grazia Mannozzi (Univ. Insubria); Guglielmo Marconi (Univ. Teramo); Enrico Mezzetti (Univ. Roma Tre); Vincenzo Militello (Univ. Palermo); Sergio Moccia (Univ. Napoli Federico II); Vito Mormando (Univ. Bari); Carlo Enrico Paliero (Univ. Milano); Vincenzo Patalano (Univ. Napoli Federico II); Paolo Patrono (Univ. Verona); Massimo Pavarini (Univ. Bologna); Marco Pelissero (Univ. Genova); Lorenzo Picotti (Univ. Verona); Carlo Piergallini (Univ. Macerata); Paolo Pisa (Univ. Genova); Salvatore Prosdocimi (Univ. Brescia); Roberto Rampioni (Univ. Roma Tor Vergata); Vincenzo Scordamaglia (Univ. Roma Tor Vergata); Sergio Seminara (Univ. Pavia); Placido Siracusano (Univ. Messina); Lucia Risicato (Univ. Messina); Paolo Veneziani (Univ. Parma); Francesco Viganò (Univ. Milano); Laura Castelvetri (Univ. Insubria); Giammarco Azzali (Univ. LUM Jean Monnet Bari); Fabio Basile (Univ. Milano); Carlo Benussi (Univ. Milano); Antonio Cavaliere (Univ. Napoli Federico II); Gian Paolo Demuro (Univ. Sassari); Stefano Fiore (Univ. Molise); Giuseppe Losappio (Univ. Bari); Vincenzo Maiello (Univ. Napoli Federico II); Stefano Manacorda (Univ. Seconda Napoli); Gabriele Marra (Univ. Urbino); Claudia Pecorella (Univ. Milano Bicocca); Davide Petrini (Univ. Torino); Nicola Pisani (Univ. Teramo); Alessandra Rossi (Univ. Torino); Silvio Riondato (Univ. Padova); Carlo Ruga Riva (Univ. Milano Bicocca); Francesco Schiaffo (Univ. Salerno); Carlo Sotis (Univ. Macerata); Costantino Visconti (Univ. Palermo); Tiziana Vitarelli (Univ. Messina).


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