di Carlo Ruga Riva
professore associato di diritto penale, Università degli studi di Milano-Bicocca
L’ordinanza della Prefettura di Bologna, 20 dicembre 2018
L’ordinanza della Prefettura di Firenze, 9 aprile 2019
1. Premessa
Due recenti ordinanze prefettizie di contenuto analogo hanno conquistato gli onori della cronaca [1].
La prima, emessa dal Prefetto di Bologna il 23 maggio 2018, vieta per sei mesi lo «stazionamento» in determinate aree della città ai soggetti «che ne impediscano l’accessibilità e la fruizione con comportamenti incompatibili con la vocazione e la destinazione di tali aree» [2], considerando «responsabile di tali comportamenti chiunque sia stato denunciato dalle forze di polizia per il compimento di attività illegali nell’area in questione in materia di stupefacenti ai sensi degli artt. 73,74 DPR 309/’90, in materia di reati contro la persona ai sensi degli artt. 581, 582, 588, 590 c.p. o in materia di danneggiamento di beni ai sensi dell’art. 635 c.p. ovvero sia stato destinatario di contestazioni di violazioni della normativa che disciplina l’esercizio del commercio su aree pubbliche di cui agli artt. 28 e 29 del Decreto Legislativo n. 114/1998».
Si aggiunge poi che «sarà parimenti ritenuto responsabile di comportamenti incompatibili chiunque sia identificato in compagnia di uno dei soggetti destinatari delle denunce di cui al periodo precedente».
La seconda ordinanza, emessa del Prefetto di Firenze il 9 aprile 2019 [3], vieta per tre mesi lo stazionamento in talune aree cittadine negli stessi identici termini e per le stesse categorie di soggetti già messi nel mirino dall’ordinanza bolognese (esclusi gli “accompagnatori” dei denunciati), secondo un meccanismo di replica del divieto già sperimentato nella affine stagione delle ordinanze sindacali sulla sicurezza urbana [4].
Infine, entrambe le ordinanze dispongono l’allontanamento dei predetti soggetti e, in caso di violazione dell’ordine di allontanamento, minacciano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 17 del TULPS e/o dell’art. 650 cp.
I provvedimenti in commento si prestano a diverse critiche: dal punto di vista dei presupposti di adozione dell’ordinanza e dell’incidenza sul diritto costituzionale e convenzionale di libertà di circolazione (par. 2), dei suoi contenuti (par. 3) e, più in generale, si prestano ad una lettura critica dal punto di vista latamente politico-criminale (par. 4): perché di questo si tratta, al di là dello strumento formale impiegato (amministrativo), ovvero della stigmatizzazione tramite ostracismo di soggetti presuntivamente pericolosi, i quali come ai tempi dell’Antica Grecia sono allontanati da certi luoghi, anche se, là, la decisione era presa da un’assemblea di cittadini con almeno sei mila votanti, e non da un unico soggetto.
Inoltre verranno analizzati i punti di contatto e di contrasto con la disciplina, invero eterogenea, delle misure personali di prevenzione (par. 5), e si dedicheranno alcune rapide riflessioni alle sanzioni penali minacciate in caso di inosservanza delle ordinanze prefettizie (par. 6)
2. I presupposti delle ordinanze
Il primo rilievo riguarda l’impiego di ordinanze prefettizie in un ambito (quello della sicurezza urbana) che dal 2008 ad oggi, attraverso vari interventi normativi, ha attribuito ai sindaci e ai consigli comunali (tramite Regolamenti di polizia urbana) specifici e penetranti poteri nella medesima materia.
Le due ordinanze prefettizie contingibili e urgenti scavalcano dunque i poteri sindacali, mediante l’impiego di un potere residuale che viene esplicitamente fondato sull’art. 2 del TULPS, vecchio arnese del 1931 che in linea con i tempi offriva uno strumento incisivo poggiante su requisiti di totale vaghezza: «Il prefetto in caso di urgenza o per grave necessità pubblica, ha facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica».
La Corte costituzionale, con sentenza n. 26/1961, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato articolo nella parte in cui attribuisce ai prefetti il potere di emettere ordinanze senza il rispetto dei principi dell’ordinamento giuridico.
Ebbene, i provvedimenti in esame pongono più di un dubbio sulla loro conformità ai principi dell’ordinamento giuridico, sia in relazione ai presupposti di adozione che alla coerenza e proporzione tra requisiti e scopi.
In primo luogo dagli stessi preamboli non traspare l’attualità (e dunque la contingenza) della necessità e urgenza di intervento: l’ordinanza bolognese del maggio 2018 dà conto della precedente (circoscritta al parco della Montagnola) che avrebbe dato ottimi risultati, sicché si tratterebbe di stabilizzarli per il futuro: …«condivisa l’opportunità di una proroga della validità dell’ordinanza in esame, riferita all’area del parco della Montagnola, al fine di consentire una stabilizzazione degli effetti prodotti, nelle more dell’adozione del regolamento comunale attuativo del d.l. n. 14/2017 convertito in l. n. 48/2017».
L’ordinanza fiorentina punta anch’essa, in larga parte, a prevenire illegalità future, espressamente ipotizzate in riferimento alla vicina stagione estiva e al prevedibile aumento dei flussi turistici.
In secondo luogo le ordinanze prefettizie scavalcano i poteri dei sindaci, previsti dagli art. 50 e 54 TUEL proprio per gli stessi scopi (tutela della sicurezza urbana da comportamenti che impediscano l’accesso o la fruizione a luoghi determinati di cui all’art. 9 legge 48/2017), e per altri versi scavalcano il potere del Questore di disporre il divieto di accesso a determinati luoghi (art. 10 dl n. 19/2017, conv. in legge n. 48/2017), ovvero suppliscono con uno strumento generale (e generico!) a discipline speciali e specifiche.
In terzo luogo, per le ragioni che illustreremo più diffusamente oltre (infra, 3), le ordinanze in commento presentano incongruenze eclatanti tra presupposti e scopi, nella misura in cui equiparano la mera preesistenza, anche nel lontano passato, di denunce penali o addirittura di contestazioni per illeciti amministrativi a comportamenti che attualmente impediscono l’accesso a o la fruizione di determinati luoghi, confondendo i fatti con i precedenti di polizia e, si potrebbe dire, lo stato di diritto con quello di polizia.
In altre parole le ordinanze sono irragionevoli in sé, nella parte in cui impediscono la circolazione in determinate aree a persone che non tengono alcun comportamento ostile o minaccioso, ma che vengono reputate pericolose (per quei luoghi e non per altri della stessa città) in quanto raggiunte, anche dieci o venti anni prima, da una denuncia, magari archiviata.
La funzione delle ordinanze, come viene del resto scritto nelle medesime, è di fungere da provvedimento-ponte verso l’emanazione di regolamenti comunali di polizia urbana, exart. 9, comma 3 legge n. 48/2017, che appunto prevedano la tutela di determinate aree cittadine.
Se non che tali provvedimenti potrebbero non essere emanati, o avere contenuto notevolmente diverso, e saranno comunque espressione della discussione più democratica in consiglio comunale, anziché della decisione di un uomo (o di una donna) soli al comando.
Il prefetto funge dunque da volano di accelerazione di provvedimenti che potrebbero essere presi in futuro in modo più stabile da altri.
In questo senso il prefetto opera da cinghia di trasmissione del Governo, secondo il suo inquadramento tradizionale, e sopperisce alle lungaggini democratiche sottese all’emanazione dei regolamenti comunali.
Ancora una volta, come per le ordinanze sindacali rispetto ai regolamenti comunali, si assiste al prevalere del decisionismo di organi monocratici rispetto a meccanismi più democratici rimessi a organi collegiali, in linea con lo spirito dei tempi.
Sul piano politico è notevole che le citate ordinanze, comunque le si valuti nel merito, siano state prese a modello dal Ministro dell’interno, segretario di un partito che per anni ha chiesto addirittura l’abolizione della figura del prefetto, longa manus dell’odiato potere centrale, e che oggi lo stesso Ministro plauda allo scavalcamento delle autonomie locali e dei loro rappresentanti da parte dei prefetti.
Sul piano costituzionale rinvio ai contributi degli esperti, che non mancheranno di analizzare la problematica compatibilità delle ordinanze con gli artt. 13 e 16 Cost.
Mi limito solo ad osservare che la finzione giuridica posta a base delle ordinanze in commento è chiaramente irragionevole e sproporzionata per eccesso rispetto allo scopo (di tutela della sicurezza urbana); chi passeggia pacificamente per le vie di una zona rossa dovrebbe esserne allontanato (o non entrarvi per mesi) sol perché in precedenza, magari dieci anni prima, è stato denunciato (!), ad esempio per avere causato percosse o lesioni colpose, e magari esserne stato poi scagionato.
Sul piano della legalità convenzionale le ordinanze in commento appaiono in contrasto con l’art. 2 Protocollo 4 Cedu, data la vaghezza della base legale (il citato art. 2 TULPS) e della sua necessità in una società democratica [5], in considerazione della sproporzione tra il diritto sacrificato (la libertà di circolazione) e gli elementi posti a fondamento della restrizione (mere denunce per fatti di scarso spessore offensivo, anche risalenti nel tempo, in una epoca in cui non erano prevedibili le conseguenze oggi minacciate).
3. Geografia e sociologia delle ordinanze
L’ordinanza fiorentina è rivolta a coloro che siano stati denunciati nel comune di Firenze per i reati di cui agli artt. 73 e 74 dPR 309/1990, 581, 582, 588, 590 e 635 cp ovvero siano stati destinatari di contestazioni di violazioni della normativa che disciplina l’esercizio del commercio su aree pubbliche di cui agli artt. 28 e 29 del decreto legislativo n. 114/1998.
Non dunque a coloro che siano stati denunciati altrove (ad esempio a Prato o a Bologna), e nemmeno a coloro che siano stati querelati da privati per taluni di quei reati procedibili a querela (ad esempio lesioni dolose lievi o lesioni personali colpose).
Analogamente e ancor più specificatamente l’ordinanza bolognese riguarda i soggetti denunciati nelle zone rosse (non nel più ampio territorio comunale bolognese).
Il catalogo dei reati «presupposto» è curioso: compaiono reati contro la persona non particolarmente gravi (percosse, lesioni dolose e colpose, rissa), un reato contro il patrimonio (danneggiamento) e due reati in materia di stupefacenti (spaccio e associazione finalizzata al traffico, purché radicata a Firenze!), e perfino un illecito amministrativo (commercio non autorizzato), ma mancano reati altrettanto o più gravi: omicidio volontario e preterintenzionale, omicidio colposo, violenza sessuale, stalking, estorsione, truffa, associazione di tipo mafioso etc., oltre a tutti i reati tipici dei colletti bianchi.
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