Perché il Decreto è un passo falso nel passato

Fonte:  Il Manifesto che ringraziamo, articolo pubblicato il 12/11/2021

Beniamino Deidda *

Sicurezza sul lavoro. Con urgenza, nella forma del Decreto, si affida la vigilanza all’Inl, che non lo esercita da 40 anni, e dunque, se va bene, gli effetti si vedranno tra qualche anno L’allarme per l’aumento delle morti sul lavoro ha indotto il governo, a significative modifiche al Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro n. 81/2008. Credo che per la prima volta si senta il bisogno di intervenire con un Decreto Legge. Uno strumento (da convertire in legge entro 60 giorni) che può essere utilizzato solo nei “casi straordinari di necessità e urgenza”, secondo la nostra Costituzione. Ma nei giorni dell’approvazione del decreto non era accaduto niente di così grave o urgente che ne giustificasse l’emanazione. Ciononostante, il governo ha attribuito i compiti di vigilanza nei luoghi di lavoro all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (Inl), affiancandolo ai servizi di prevenzione delle Asl cui già erano stati assegnati dalla legge 833/78. Le norme del decreto, che si applicano immediatamente, hanno creato più di un imbarazzo, dal momento che l’Inl non ha potuto improvvisare le specifiche competenze necessarie per la vigilanza sulle imprese, non esercitandole più da circa 40 anni.

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Il verdetto climatico della Corte costituzionale tedesca

Una sentenza della scorsa settimana della Corte costituzionale tedesca a favore delle ONG ecologiche ha un significato fondamentale, e non solo per la Germania.

 

Giovedì scorso, la Corte costituzionale tedesca ha emesso un verdetto rivoluzionario su cambiamento climatico, libertà e diritti umani. Dopo la prima delle quattro cause giudiziarie giudicate (rappresentate dai due autori), il tribunale interpreta il cambiamento climatico come una duplice sfida per la libertà: il cambiamento climatico stesso e la politica climatica possono diventare altamente rilevanti per i diritti umani alla libertà. E i diritti di libertà sono qualcosa a cui hanno diritto le generazioni future e le persone in tutto il mondo, non solo in Germania. Leggi l’articolo alla fonte su SOCIAL EUROPE.

The climate verdict of the German Constitutional Court
by Felix Ekardt and Franziska Heß on 4th May 2021

TAG:  Corte costituzionale tedesca, Corte costituzionale federale, sentenza sul clima, verdetto sul clima

Strage ThyssenKrupp, c’è la “semi-libertà” per i due manager tedeschi

FONTE SICUREZZAELAVORO.ORG CHE RINGRAZIAMO

 

Non sono bastati gli appelli dei familiari delle sette vittime e l’impegno del Governo Conte: la Germania ha concesso la “semi-libertà” ai due manager tedeschi della ThyssenKrupp, Harald Espenhahn e Gerald Priegnitz, condannati in via definitiva dalla Magistratura italiana il 13 maggio 2016 per il rogo dell’acciaieria ThyssenKrupp di Torino del 6 dicembre 2007, in cui morirono sette operai: Antonio Schiavone, Roberto Scola, Angelo Laurino, Bruno Santino, Rocco Marzo, Rosario Rodinò, Giuseppe Demasi.

I due dirigenti della multinazionale dell’acciaio erano stati condannati dalla Cassazione italiana rispettivamente a 9 anni e 8 mesi e a 6 anni e 10 mesi di reclusione, poi ridotti a 5 anni di carcere, in base alla normativa tedesca.

Nello scorso mese di febbraio il Tribunale di Hamm aveva respinto l’ennesimo ricorso presentato dai due dirigenti per evitare di scontare la condanna e sembrava si fossero aperte le porte del carcere per Espenhahn e Priegnitz, ma poi l’emergenza sanitaria legata al diffondersi del Covid-19 aveva fermato le attività giudiziarie in Germania.

Ora, secondo quanto riportano i media tedeschi, la Procura di Essen ha invece autorizzato la semi-libertà (offenen vollzug) per Espenhahn e Priegnitz: potranno continuare a lavorare di giorno (sempre per la ThyssenKrupp) e andare in carcere soltanto di notte. Presto potrebbero anche avere la possibilità di restare in famiglia per tutto il week-end.

Furiosi i familiari delle vittime, che stanno organizzando una manifestazione di protesta davanti al Tribunale di Torino, che li aveva recentemente rassicurati sulle prospettive della condanna, e poi, nelle prossime settimane, in Germania.

“La concessione di un regime ‘leggero’ di detenzione per i due manager tedeschi – afferma Massimiliano Quirico, direttore di Sicurezza e Lavoro – è una notizia inaspettata, che lascia perplessi sotto diversi punti di vista. Si sono usati due pesi e due misure: in Italia, i dirigenti ‘minori’ sono stati arrestati subito dopo la sentenza e hanno scontato un normale regime carcerario, almeno inizialmente; in Germania, i massimi vertici dell’azienda iniziano a pagare per le proprie responsabilità oltre quattro anni dopo la sentenza della Cassazione italiana. E non scontano neanche un normale periodo di detenzione: iniziano subito a usufruire di una sorta di ‘semi-libertà’. Quella della Magistratura tedesca è una decisione incomprensibile: la Giustizia dovrebbe valere allo stesso modo in ogni Paese d’Europa. Soprattutto, quando si tratta di omicidi. È una sconfitta per gli operai italiani”.

“Ci hanno preso in giro – ha dichiarato a Sicurezza e Lavoro Rosina Demasi, mamma di Giuseppe, uno dei 7 operai morti nel rogo – e siamo davvero arrabbiati tutti noi familiari delle vittime. Ci sono sempre state dette scuse, ci sono stati continui ritardi e alla fine i potenti non pagano mai. Non c’è giustizia per chi muore sul lavoro”.

“Sono sconvolto – ha detto a Sicurezza e Lavoro l’ex operaio Thyssen Antonio Boccuzzi, scampato all’incendio – soprattutto dopo le rassicurazioni che ci avevano dato i magistrati italiani e il ministro della Giustizia Bonafede. Si aprono nuovi scenari nei rapporti con la Germania e si conferma la tendenza a lasciare impuniti, o puniti lievemente, i colpevoli delle morti sul lavoro”.

“Ancora una volta – afferma Federico Bellono, responsabile salute e sicurezza Cgil Torino – i manager tedeschi della Thyssen riescono a smentire chi dava per certo che avrebbero davvero pagato per la strage di 13 anni fa: la semilibertà non rende giustizia agli operai morti e alle loro famiglie, ed è un affronto a Torino, dove tanti lavoratori e lavoratrici continuano a morire di lavoro. Mi auguro che il Governo italiano faccia sentire la propria voce, per rimediare a un’evidente ingiustizia”.

Loredana Polito

Vero e falso sulla responsabilità datoriale da Covid-19. Aspetti civili, penali e previdenziali

Segnaliamo l’articolo del Dott. Roberto Riverso che decostruisce con precisione e competenza l’attuale polemica e il chiacchericcio animati dalla campagna sulla presunta  responsabilità penale delle imprese relativa all’infortunio sul lavoro da Covid. 

 

Vero e falso sulla responsabilità datoriale da Covid-19. Aspetti civili, penali e previdenziali
di Roberto Riverso consigliere Corte di cassazione

La polemica antigovernativa contro la presunta responsabilità penale delle imprese per l’infortunio sul lavoro da Covid, che tanto agita le associazioni datoriali ed alcuni settori politici, è fondata sul niente. Anche se mira ad un risultato molto concreto quanto incostituzionale: lo scudo penale.
L’ARTICOLO PROSEGUE ALLA FONTE —> QUESTIONE GIUSTIZIA

 

 

Covid-19, l’impatto sui diritti delle cittadine e cittadini stranieri e le misure di tutela necessarie

FONTE  ASGI.IT

Nei periodi di crisi, gli effetti delle disuguaglianze formali e sostanziali diventano ancor più evidenti. Le note che seguono forniscono una prima panoramica sui diritti dei cittadini stranieri messi a rischio dall’emergenza COVID-19.”

Così inizia il Documento sottoscritto da decine di associazioni per spezzare il silenzio ed evidenziare le criticità che, in questa drammatica situazione di emergenza da COVID-19, caratterizzano la condizione delle persone straniere ed in particolare dei/delle richiedenti asilo, delle persone senza fissa dimora e dei lavoratori e delle lavoratrici ammassati negli insediamenti informali rurali.

Persone che ad oggi sono prive di effettiva tutela, nella maggioranza dei casi anche degli strumenti minimi di contenimento (mascherine e guanti – acqua, servizi igienici), ed oggettivamente impossibilitate a rispettare le misure previste dal legislatore, vivendo in luoghi che di per sé costituiscono assembramenti.

Il documento non si limita ad enucleare dette criticità ma propone e chiede al legislatore soluzioni concrete ed immediate, che consentano di garantire a tutte le persone le medesime tutele previste dai provvedimenti per contenere il contagio da coronavirus.

Con specifico riguardo ai Centri straordinari di accoglienza (che dalla riforma del cd. decreto sicurezza n. 118/2018 sono diventati grandi contenitori di persone, con significativa riduzione dei servizi, compresi quelli sanitari), le Associazioni firmatarie chiedono che vengano chiusi, riorganizzando il sistema secondo il modello della cd. accoglienza diffusa in piccoli appartamenti e distribuiti nei territori, essendo impossibile nei contesti attuali il rispetto delle misure legali vigenti, a partire dalla distanza tra le persone e al divieto di assembramenti.

Il Documento chiede, altresì, che venga consentito l’accesso al SIPROIMI anche per coloro che ne sono stati esclusi dal decreto sicurezza (titolari di permesso umanitario, richiedenti asilo) e che le persone senza fissa dimora o che vivono negli insediamenti informali rurali (cioè che lavorano per l’agricoltura per fornire i prodotti per la vita quotidiana) siano accolte in strutture adeguate, con dotazione di acqua e servizi igienici, oggi assenti in questi ultimi.

Analoghe richieste chiediamo per i CPR e gli Hot-Spot, evidenziando, quanto ai primi, la necessità di impedire nuovi ingressi e per le persone già trattenute di disporre le misure alternative al trattenimento, stante l’impossibilità attuale di eseguire ogni rimpatrio nei Paesi di origine.

Il documento non si dimentica neppure della situazione in cui versano le persone migranti che anche in questo periodo possono arrivare in Italia, per cercare di sottrarsi a morte e torture nei campi in Libia o in fuga da situazioni di grave pericolo. Rispetto a costoro chiediamo che vengano predisposte misure che consentano la rapida indicazione di un porto sicuro per lo sbarco e la predisposizioni di protocolli atti ad evitare la diffusione della pandemia in corso.

Il Documento non dimentica nemmeno di esortare il legislatore a non ignorare le riforme che da tempo sono urgenti per le persone straniere e per la democrazia tutta, dalla cittadinanza, all’abrogazione dei cd. decreti sicurezza, alla sempre più urgente regolarizzazione.

L’insieme di queste richieste, che ci auguriamo il legislatore e tutte le competenti autorità prendano immediatamente in considerazione, non rispondono solo ad una imprescindibile necessità di trattamento uguale per tutte le persone, “senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” (art. 3 Costituzione), ma ad una necessità per la salvaguardia dell’intera salute pubblica.


IL DOCUMENTO

EMERGENZA COVID-19. L’IMPATTO SUI DIRITTI DELLE/DEI CITTADINE/I STRANIERE/I E LE MISURE DI TUTELA NECESSARIE: UNA PRIMA RICOGNIZIONE


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Coronavirus e sicurezza sul lavoro, tra “raccomandazioni” e protocolli. Verso una nuova dimensione del sistema di prevenzione

Coronavirus e sicurezza sul lavoro, tra “raccomandazioni” e protocolli. Verso una nuova dimensione del sistema di prevenzione aziendale?** di Paolo Pascucci*

Un interessante articolo del prof. Paolo Pascucci, appena comparso sulla rivista di Olympus, che affronta, sotto il profilo giuridico, diversi problemi relativi alla applicazione delle norme di carattere generale sulla prevenzione e protezione da COVID 19 e normativa specifica sulla sicurezza del lavoro, fornendo anche strumenti operativi a chi opera per la sicurezza del lavoro sia nelle aziende che nei Servizi di prevenzione delle ASL.

L’ARTICOLO 

( Fonte Rivista Olympus )

 

Newsletter Medico Legale Inca Numero 5/2020. Le molestie sessuali nei luoghi di lavoro: documento del Servizio studi del Senato

Il Servizio Studi del Senato della Repubblica ha elaborato una ricerca con utili comparazioni con la legislazione dell’Unione europea, riguardante in particolare il tema delle  molestie sessuali con particolare riferimento al mondo del lavoro nell’ordinamento italiano e nell’ordinamento di tre diversi paesi dell’Unione europea: Francia, Germania e Spagna.

Il documento presenta interessanti spunti per la nostra attività di tutela.

 Il diritto civile e le molestie sessuali

Riguardo al diritto civile la Nota ricorda che in Italia l’ articolo 2087 del Codice civile prevede “un generale obbligo di sicurezza sul lavoro, imponendo all’imprenditore di adottare tutte le misure necessarie per proteggere non solo l’integrità fisica, ma anche il benessere psicologico del lavoratore”.

E in attuazione di questo obbligo generale il D.Lgs. 81/2008 – Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – all’articolo 28, “ha collocato, fra i rischi lavorativi oggetto della valutazione che ogni datore di lavoro è obbligato ad effettuare, quelli ‘riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui (…) quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza (…), nonché quelli connessi alle differenze di genere’”.

 Inoltre l’articolo 26 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (c.d. codice delle pari opportunità tra uomo e donna) sancisce “una equiparazione tra molestie sessuali e discriminazioni di genere (Cass. civ. Sez. lavoro, Sentenza 15 novembre 2016, n. 23286). Le molestie sessuali sono, infatti, identificate come discriminazioni costituite da ‘quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo’. Questa parificazione è funzionale all’estensione alle molestie della disciplina e della tutela previste per le discriminazioni, in modo particolare, per quanto riguarda i meccanismi processuali e sanzionatori”. In particolare – riporta il documento – “l’equiparazione tra molestie sessuali e discriminazioni di genere è considerata estesa anche al regime probatorio previsto dall’art. 40 del codice delle pari opportunità, secondo cui qualora il ricorrente fornisca elementi di fatto (desunti anche da dati di carattere statistico) idonei a fondare la presunzione dell’esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, l’onere della prova spetta al convenuto che deve dimostrarne l’insussistenza”. E secondo la giurisprudenza (Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza 20 luglio – 15 novembre 2016, n. 23286), “per dimostrare le molestie sessuali del datore di lavoro, il giudice potrebbe basarsi anche sulle conferme di altre lavoratrici che abbiano subito lo stesso ‘trattamento’, ritenendo in tal caso raggiunta la prova”.

 Sempre a livello normativo si ricorda poi che, più recentemente, “la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) ha modificato l’articolo 26, inserendovi due nuovi commi”.

La prima nuova disposizione (comma 3-bis) “prevede una specifica tutela per chi agisce in giudizio per aver subito una molestia o molestia sessuale in azienda. Si prevede che la lavoratrice o il lavoratore che agisce in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni per molestia o molestia sessuale sul luogo di lavoro non può essere: sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro se tale misura è la conseguenza della denuncia stessa. L’eventuale licenziamento ritorsivo o discriminatorio nei confronti della lavoratrice o del lavoratore denunciante è nullo e questi ha diritto non già al risarcimento del danno, ma alla reintegra sul posto di lavoro. Allo stesso modo sono nulli anche il mutamento di mansioni nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del denunciante”.

 Tuttavia – continua la Nota con riferimento al già citato comma 3-bis – questa tutela non è garantita “nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del denunciante per i reati di calunnia o diffamazione ovvero l’infondatezza della denuncia”. E relativamente alla distinzione tra le ipotesi della «calunnia» e quella della «infondatezza della denuncia» si rileva “come la calunnia scatti solo in caso di malafede, ossia nel caso in cui chi agisce ben conosce l’altrui innocenza; l’infondatezza invece sembra voler richiamare le ipotesi di assenza totale di condizioni che rendano credibile la denuncia stessa”.

Si ricorda poi che il nuovo comma 3-ter dell’articolo 26 del codice delle pari opportunità “precisa come obbligo del datore di lavoro, ai sensi del ricordato articolo 2087 c.c., sia quello di assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l’integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali dei lavoratori le iniziative, di natura informativa e formativa, più opportune al fine di prevenire il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro. Aggiunge, inoltre, che le imprese, i sindacati, i datori di lavoro e i lavoratori e le lavoratrici si impegnano ad assicurare il mantenimento nei luoghi di lavoro di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su princìpi di eguaglianza e di reciproca correttezza”.

 I profili penalistici e le molestie sessuali

Riguardo poi al profilo penale la Nota Breve indica che l’ordinamento italiano “non prevede una fattispecie ad hoc” riguardo ai reati. Infatti a livello giurisprudenziale le molestie sessuali sul lavoro “sono state, a seconda della gravità e delle modalità dei comportamenti molesti, sussunte in vari reati”.

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Operaio in malattia pedinato da un detective della ditta: licenziamento annullato

FONTE RAVENNAEDINTORNI CHE RINGRAZIAMO

 

Un carropontista della coop Lb impiegato a Marcegaglia era accusato di simulare il disturbo fisico e invece il giudice ha stabilito che «il caso è lontano anni luce da una simulazione»: dovrà essere reintegrato e avrà una indennità di 25mila euro

È stato licenziato mentre era in malattia perché la ditta, che lo faceva pedinare tutti i giorni da un investigatore privato, lo accusava di simulare il disturbo e invece ora a distanza di un anno dal licenziamento una sentenza del tribunale ha stabilito che era tutto vero. Non faceva finta, come già dicevano le carte mediche: il lavoratore deve essere reintegrato e ricevere una indennità risarcitoria di 25mila euro (12 mensilità con la retribuzione di agosto 2017, l’ultimo mese sotto contratto). Il caso riguarda un carropontista della cooperativa Lb che lavora in appalto nello stabilimento Marcegaglia di Ravenna. L’ARTICOLO PROSEGUE ALLA FONTE RAVENNAEDINTORNI.IT

SICUREZZA E APPALTI: INCROCI PERICOLOSI? OBBLIGHI E CRITICITÀ TRA IL D. LGS 81/08 e IL D.LGS 50/2016

 

UNIVERSITA’ di TRIESTE

SICUREZZACCESSIBILE

Giornata di studi

SICUREZZA E APPALTI: INCROCI PERICOLOSI? OBBLIGHI E CRITICITÀ TRA IL D. LGS 81/08 e IL D.LGS 50/2016

LUNEDÌ 22 OTTOBRE 2018

Aula Magna, Edificio centrale A – III piano, ala sinistra

Campus di piazzale Europa, 1 – Trieste

Il settore degli appalti e dei subappalti è da tempo segnalato tra quelli maggiormente esposti a pericolo e fonte di gravi incidenti. D’altro lato i modelli di organizzazione di impresa sembrano decisamente orientati al decentramento produttivo ed alle esternalizzazioni.

Sono infatti sempre più frequenti forme di esternalizzazione di lavori e servizi, mediante le quali si cedono a terzi parti del processo produttivo, che poi si riacquistano tramite appalti, talora con utilizzo delle stesse attrezzature e capitale umano impiegato in precedenza.

Nel corso della giornata di studi sicurezzAccessibile dal titolo “Sicurezza e appalti: incroci pericolosi? obblighi e criticità tra il d. lgs 81/08 e il d.lgs 50/2016” in programma all’Università degli Studi di Trieste il giorno lunedì 22 ottobre 2018, le riflessioni su un tema così attuale e delicato sono affidate a Giorgio Sclip curatore della collana “SicurezzAccessibile”, membro del Focal Point Italia dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro – Università degli Studi di Trieste; Fabio Lo Faro, Direttore regionale INAIL – FVG; Roberta Nunin, professoressa di Diritto del Lavoro, Università degli Studi di Trieste, e Consigliera di Parità della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; Maria Dolores Ferrara, ricercatrice di Diritto del lavoro, Università degli Studi di Trieste e Manuela Tortora, avvocato del Foro di Gorizia.

L’intervento conclusivo e più attesto è affidato a Raffaele Guariniello, che è stato libero docente di Procedura penale all’Università di Torino e magistrato di Cassazione; dal 1992 ha esercitato le funzioni di procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Torino. Durante la sua lunga carriera ha scritto pagine storiche della giustizia del lavoro, occupandosi spesso di questioni “scomode”. Le sue inchieste hanno segnato la storia del nostro Paese. Alla fine del dicembre 2015 ha lasciato la magistratura dopo 48 anni di servizio.

La giornata sarà aperta dal saluto di Francesca Larese, Delegata del Rettore per la qualità degli ambienti e delle condizioni di lavoro, salute e sicurezza dei lavoratori dell’Università degli Studi di Trieste e conclusa da Corrado Negro, Medico competente dell’Ateneo triestino.

Al termine della giornata vi sarà il conferimento premio di Laurea Firest – A.I.Fo.S. in materia di prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro universitari.

Programma:

ore 15.00 INDIRIZZI DI SALUTO – Francesca LARESE, Delegata del Rettore per la qualità degli ambienti e delle condizioni di lavoro, salute e sicurezza dei lavoratori, Università degli Studi di Trieste

INTERVENTI – PRIMA SESSIONE

15.15 INTRODUCE E MODERA Giorgio SCLIP, Curatore della collana “SicurezzAccessibile”, membro del Focal Point Italia dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, Università degli Studi di Trieste

Sicurezza e Appalti: una strada in salita?

15.50 Fabio LO FARO, Direttore Regionale INAIL – FVG

Quadro generale regionale e nazionale del fenomeno infortunistico

16.10 Roberta NUNIN, Professoressa di Diritto del Lavoro, Università degli Studi di Trieste, e Consigliera di Parità della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

I modelli organizzativi

16.30 Maria Dolores FERRARA, Ricercatrice di Diritto del lavoro, Università degli Studi di Trieste

Codatorialità e obblighi negli scenari lavorativi complessi

16.50 Manuela TORTORA, Avvocato del Foro di Gorizia

Responsabilità negli appalti e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

SECONDA SESSIONE

17.15 Raffaele GUARINIELLO, già Coordinatore del Gruppo Sicurezza e Salute del Lavoro presso la Procura della Repubblica di Torino Sicurezza e appalti: incroci pericolosi?

CONCLUSIONI E DIBATTITO

Corrado NEGRO Medico Competente, Università degli Studi di Trieste

A SEGUIRE

18.45 Fulvio DEGRASSI Rappresentante FirEst – A.I.Fo.S.

Corrado NEGRO Medico Competente, Università degli Studi di Trieste

CONFERIMENTO PREMIO DI LAUREA FIREST – A.I.FO.S. IN MATERIA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI NEI LUOGHI DI LAVORO UNIVERSITARI

Download:

Svizzera:i grandi limiti della Giustizia di Claudio Carrer

FONTE AREA7.CH

Per le vittime del lavoro la Giustizia è spesso, troppo spesso, soltanto un miraggio. Anche quando appare evidente la responsabilità di terzi, si tende a ridurre l’evento a una “tragica fatalità” e quasi mai viene individuato un colpevole. Non perché questo non ci sia mai, ma essenzialmente per l’inadeguatezza dei mezzi di contrasto ai crimini che si consumano sui luoghi di lavoro. A livello di legge, di tribunali, di magistrati e di polizia.
Un esempio paradigmatico è l’assoluzione pronunciata nei giorni scorsi dalla Corte di appello e di revisione penale ticinese nei confronti degli imputati al processo per l’incidente avvenuto sul cantiere della galleria Alptransit di Sigirino nel 2010, che è costato la vita a Pietro Mirabelli, operaio italiano 54enne sposato con tre figli, morto ammazzato sotto una placca di quattro quintali di roccia staccatasi dalla montagna che un collega stava perforando. Affermando in sostanza che la morte se l’è cercata da solo, il giudice ha inferto un nuovo durissimo colpo ai suoi famigliari e suscitato incredulità e perplessità tra le persone che ben conoscono il contesto in cui quel dramma si è consumato. Troppo facile “condannare” la vittima che non può più difendersi, che non può più fornire la sua versione dei fatti, verrebbe da dire.

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GIUSTIZIA PER LE VITTIME DELL’AMIANTO 

 

Presidio davanti al Tribunale di Reggio Emilia e partecipazione all’udienza del processo Cemental di Correggio della CGIL Emilia Romagna e di AFeVA Emilia Romagna il giorno 9 maggio 2018 alle ore 10.00

Il giorno mercoledì 9 maggio 2018 si terrà l’udienza (forse conclusiva) del processo al proprietario della Cemental di Correggio,  Franco Ponti, per avere causato il decesso per mesotelioma di Luciano Nanetti e lesioni gravi ad un altro operaio, per il colpevole uso dell’amianto senza le adeguate protezioni previste dalla legge.

AFeVA Emilia Romagna e CGIL Emilia Romagna, invitano i cittadini, i propri iscritti e militanti a partecipare al presidio che si terrà nel piazzale antistante il tribunale (via Paterlini, 1 – Reggio Emilia) alle ore 10.00, e ad assistere all’udienza, manifestando così la propria richiesta di GIUSTIZIA.

I processi di Amianto vedono ultimamente pronunciamenti negativi, come è successo nel processo ETERNIT, Olivetti, OGR Bologna.

E’ quindi necessaria la mobilitazione, che rivendichi le evidenze scientifiche largamente maggioritarie (Vedi conferenze di Consenso) sulla base delle quali sarebbe possibile giudicare gli imputati.

Leggi tutta la notizia e scarica il comunicato CGIL e AFeVA Emilia Romagna

https://afevaemiliaromagna.org/2018/05/02/processo-cemental-correggio-cgil-e-afeva-emilia-romagna-si-mobilitano-per-ludienza-del-9-maggio-2018/
Cordiali saluti

Il Presidente AFeVA Emilia Romagna
                  Andrea Caselli

Requisiti di idoneità psicofisica per il possesso della patente di guida, in G.U. il Decreto di modifica che recepisce la direttiva (UE) 2016/1106

 

Il Decreto 26 gennaio 2018 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 63 del 16/03/2018. Recepimento della direttiva (UE) 2016/1106 con cui sono state apportate modifiche in materia di requisiti di idoneità psicofisica per il conseguimento e la conferma di validità della patente di guida.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 26 gennaio 2018
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 63 del 16/03/2018

Recepimento della direttiva (UE) 2016/1106 con cui sono state apportate modifiche in materia di requisiti di idoneità psicofisica per il conseguimento e la conferma di validità della patente di guida. (18A01825)

Art. 1 – Modifiche all’allegato III del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59
Allegato I
Allegato II

Cassazione: sicurezza sui luoghi di lavoro – rispetto degli obblighi

Fonte Dottrina per il Lavoro

Con sentenza n. 6121 dell’8 febbraio 2018, la Corte di Cassazione ha affermato che il datore di lavoro è responsabile della valutazione dei rischi presenti in azienda e che deve fornire, ai lavoratori, tutti i rischi ed i fattori di pericolo cui quest’ultimi sono esposti in relazione ai compiti Loro affidati e che deve verificare, periodicamente, la efficacia del documento di valutazione dei rischi.

In pratica, il datore di lavoro ha il compito di fornire adeguate informazioni ai lavoratori, in relazione al funzionamento delle macchine ivi esistenti ed ai rischi a cui sono esposti durante il loro impiego, nonché, di attuare una organizzazione del lavoro che tenga i lavoratori indenni da eventuali infortuni.

Detta responsabilità è presente anche in capo al direttore generale della struttura aziendale, in quanto destinatario iure proprio, al pari del datore di lavoro, dei precetti antinfortunistici, indipendentemente dal conferimento di una delega di funzioni. Ciò in quanto, in virtù della posizione apicale ricoperta, assume una posizione di garanzia in materia antinfortunistica a tutela della incolumità e della salute dei lavoratori dipendenti (Cassazione n. 22249 del 14/03/2014).

Sull’utilizzo prioritario dei DPC rispetto ai DPI

segnalazioni

Sull'utilizzo prioritario dei DPC rispetto ai DPI
Gerardo Porreca

 Gerardo Porreca
 Sentenze commentate

 
05/02/2018: Nei lavori in quota contro il rischio di caduta dall’alto vanno utilizzati prioritariamente i dispositivi di protezione collettiva. l’uso dei dpi è consentito se la protezione collettiva sia tecnicamente impossibile e per esposizioni di breve durata.

Due le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro messi in evidenza in questa sentenza dalla Corte di Cassazione chiamata a decidere sul ricorso presentato da un datore di lavoro per l’infortunio occorso a un lavoratore che, salito con i ramponi su di un palo in legno per sostituire un cavo telefonico, è caduto da una altezza di 4 metri per la rottura del palo stesso alla sua base.

A difesa dal rischio di caduta dall’alto nei lavori in quota, ha messo in evidenza la suprema Corte, vanno previsti nei DVR e utilizzati prioritariamente i dispositivi di protezione collettiva limitando il ricorso a quelli di protezione individuale solo nel caso che sia tecnicamente impossibile l’utilizzo di quelli collettivi e nel caso di limitati livelli di rischio o di una breve esposizione allo stesso.

L’ARTICOLO PROSEGUE ALLA FONTE SU PUNTOSICURO.IT

PROCESSI D’AMIANTO – Odissea Infinita: i VIDEO e le Slide del Convegno di Reggio Emilia 1/12/2017

fonte  afevaemiliaromagna

Bologna, 9 gennaio 2018

Pubblichiamo i video della giornata del 1° dicembre 2017 sul Convegno dal titolo “Processi d’amianto: Odissea infinita” tenutosi presso la Camera del Lavoro di Reggio Emilia e organizzato da: CGIL Nazionale, CGIL Emilia Romagna, Camera del lavoro di Reggio Emilia, AFeVA Emilia Romagna.

Il convegno trae la sua motivazione da una necessità urgente, avviare una discussione e una puntuale analisi dell’andamento dei Processi Amianto, in particolare da parte dei soggetti che tutelano nei processi le VITTIME.

Quindi sono intervenuti Sindacalisti, Medici: Oncologi ed Epidemiologi, Avvocati delle parti civili, Magistrati, Studiosi di diritto, Rappresentanti delle Associazioni.

L’obiettivo è quello di creare una rete strutturata, possibilmente nazionale, per rafforzare il profilo dell’approccio processuale delle parti civili, contrapponendo alla deriva processuale che vede numerose sentenze favorevoli agli imputati, una nuova elaborazione che affronti i punti nevralgici dei processi: certezza della diagnosi, nesso causale, ricostruzione dell’attività lavorativa, problematiche peritali, uso della letteratura scientifica e dei Documenti di Consenso ecc…

Ciò è tanto più urgente con lo svolgimento di diversi processi (in Emilia Romagna sono in corso processi OGR Bologna, Cemental Correggio, Casaralta Bologna) e con la prossima apertura del processo ETERNIT, che dopo la sentenza della Corte di Cassazione si svolgerà in diverse sedi fra cui anche a Reggio Emilia per le vittime ETERNIT di Rubiera.

NOTA: Ci scusiamo, per alcune difficoltà tecniche è saltato l’intervento di Andrea Caselli (Presidente AFeVA ER) e la registrazione della sessione pomeridiana ha il sonoro di scarsa qualità.

Prossimamente pubblicheremo congiuntamente ad AIEA un volume con gli atti di questo convegno e del convegno del 13 dicembre 2017 tenutosi a Roma dal titolo “AMIANTO CONVEGNO NAZIONALE: FUMUS “MALI” IURIS”

La relazione introduttiva di Ciro Maiocchi – Responsabile Salute e Sicurezza CDL-CGIL Reggio Emilia

Le slide presentate nel Convegno di Reggio Emilia

La presentazione di CARMINE PINTO – Direttore UOC di Oncologia medica – ASMN
“LA CERTEZZA DELLA DIAGNOSI DI MESOTELIOMA NELLA PROSPETTIVA DEL PROCESSO PENALE”
La presentazione di CORRADO MAGNANI – Università del Piemonte orientale   “I PERITI DI PARTE TRA COMPETENZE RUOLO E DEONTOLOGIA”
La presentazione di LEOPOLDO MAGELLI – Medico del Lavoro  “TUMORI PROFESSIONALI IERI E OGGI. GIUSTIZIA E PREVENZIONE”

I Video della Giornata:

Video Completo della sessione mattutina

Introduzione di Ciro Maiocchi – CDL-CGIL Reggio Emilia

LE SENTENZE E GLI SVILUPPI DEI PROCESSI IN ITALIA DAL PRIMO ETERNIT AD OGGI
FEDERICA RICCÒ – Avv. Penalista Foro di RE

LO SCONTRO GIURISPUDENZIALE NEI PROCESSI PENALI SULL’AMIANTO
LAURA D’AMICO – Avv. Penalista foro di Torino

LA CERTEZZA DELLA DIAGNOSI DI MESOTELIOMA NELLA PROSPETTIVA DEL PROCESSO PENALE
CARMINE PINTO – Direttore UOC di Oncologia medica – ASMN

I PERITI DI PARTE TRA COMPETENZE RUOLO E DEONTOLOGIA
CORRADO MAGNANI – Università del Piemonte orientale

TUMORI PROFESSIONALI IERI E OGGI. GIUSTIZIA E PREVENZIONE
LEOPOLDO MAGELLI – Medico del Lavoro

LA PROVA EPIDEMIOLOGICA TRA CAUSALITÀ INDIVIDUALE E CAUSALITÀ COLLETTIVA
LUCA MASERA – Docente diritto penale Università di Brescia

I PROCESSI PENALI RELATIVI ALL’AMIANTO: LA PROSPETTIVA DEL PUBBLICO MINISTERO
NICOLA MEZZINA – PM Tribunale di Verbania

Interventi del pubblico

Donatella Ianelli Avv. penalista del Foro di Bologna

Stefano Silvestri – Igienista del Lavoro

Michele Michelino – Comitato per la Difesa della Salute nei Luoghi di Lavoro e nel Territorio

Silvano De Matteo – Delegato RSU Officine Grandi Riparazioni Bologna 

Il dibattito del pomeriggio

Introduzione di Ciro Maiocchi

Conclusioni di MAURIZIO LANDINI – Segreteria nazionale CGIL

Nicola Mezzina PM Verbania

Laura D’Amico

Luca Masera

Nicola Pondrano – Fondo nazionale vittime amianto e AFeVA Casale Monferrato

ZOLEZZI ALBERTO – Senatore M5S

 

Se la città è sporca, il sindaco può rispondere del delitto di omessa bonifica?

FONTE LEXAMBIENTE

di Gianfranco AMENDOLA

Tra i nuovi delitti introdotti dalla legge n. 68/2015 merita, a nostro avviso, una attenzione particolare quello previsto dall’art. 452-terdecies c.p (omessa bonifica), a norma del quale “ salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un’autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000 “.

Ed infatti, avevamo da subito segnalato, che trattasi di norma di chiusura la quale si applica a tutte le ipotesi in cui sia comunque configurabile una inottemperanza ad un obbligo di bonifica, ripristino o recupero dello stato dei luoghi derivante dalla legge, da un ordine del giudice o da un ordine di un’autorità pubblica; con il solo limite connesso con la coesistenza di altro reato più grave 1.

L’ARTICOLO PROSEGUE ALLA FONTE SU LEXAMBIENTE 

L’evoluzione degli strumenti giuridici volti a favorire l’effettività della prevenzione

Diritto della sicurezza sul lavoro. Rivista dell’Osservatorio Olympus è una pubblicazione semestrale dell’Università degli Studi di Urbino – Dipartimento di Giurisprudenza. Lo sviluppo e la manutenzione di questa installazione di OJS sono forniti da UniURB Open Journals, gestito dal Servizio Sistema Bibliotecario di Ateneo. E-ISSN 2531-4289. Registrazione presso il Tribunale di Urbino n. 1/2016.

N. 2 (2017) 

Saggi

Luigi Menghini
1-35

Processo amianto Cemental: 18 dicembre 2017 le associazioni AFeVA ER ed AEAC in aula a Reggio Emilia

Bologna, 11 dicembre 2017

Le Associazioni AFeVA ER (Associazione Familiari e Vittime Amianto Emilia Romagna) e AEAC (Associazione Esposti Amianto Correggio) invitano i propri Associati e tutti i cittadini ad essere presenti all’udienza del Processo Cemental che si terrà il giorno

Lunedì 18 dicembre 2017 alle ore 14.00 (appuntamento alle ore 13.30 davanti al Tribunale)

presso il tribunale di Reggio Emilia in via Paterlini, 1.

Invitiamo chi ha intenzione di partecipare a comunicarlo ad afevaemiliaromagna@gmail.com

Si tratta di una udienza importante, dove verranno ascoltati i periti delle parti, in un processo che vede alla sbarra Franco Ponti titolare della ditta Cemental di Correggio che produceva tubi di cemento-amianto accusato di avere causato la morte di Luciano Nanetti ex-dipendente dell’azienda.

Puoi vedere il dossier della CGIL di Reggio Emilia sulla Cemental

Le passate udienze del processo Cemental.

L’udienza del 6 Novembre 2017

L’udienza del 25 settembre 2017

L’udienza del 13 febbraio 2017

L’udienza del 22 dicembre 2016

LAssemblea di Correggio sulla Cemental 13 dicembre 2016

 

 

Sul rischio di folgorazione e sulla genericità dei piani di sicurezza

Sul rischio di folgorazione e sulla genericità dei piani di sicurezza
Redazione

 Redazione
 Sentenze commentate

29/11/2017: Una recente sentenza della Corte di Cassazione si sofferma su un infortunio mortale per folgorazione avvenuto in un cantiere TAV. L’appalto, la normativa applicabile, gli intrecci di responsabilità e la genericità del POS.

Roma, 29 Nov – Sono tante le sentenze, nell’ambito della giurisdizione penale, che in questi anni hanno mostrato come un’attenzione maggiore nel valutare i rischi nei luoghi di lavoro, da parte dei vari attori della sicurezza aziendale e di chi è titolare di una posizione di garanzia, sarebbe stata sufficiente a evitare infortuni gravi o mortali dei lavoratori.

Ci soffermiamo oggi in particolare su una recente sentenza della Cassazione Penale, la Sentenza n. 38529 del 02 agosto 2017, che non solo mostra la dinamica di un infortunio mortale per folgorazione avvenuto in un cantiere TAV (Treno ad Alta Velocità), ma presenta anche utili indicazioni sul tema degli appalti e dei piani di sicurezza.

La sentenza della Corte di Cassazione del 2 agosto segnala che “la Corte d’Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Modena in data 13 dicembre 2010” rideterminava “la pena inflitta al LM. in sei mesi di reclusione. Questi era stato tratto a giudizio per rispondere del reato previsto e punito dagli artt. 110, 590 comma 2 c.p. perché in concorso” con altri e nella qualità di amministratore e legale rappresentante della ditta XXX s.n.c., per imprudenza ed imperizia “consistite nel non esaminare attentamente il luogo ove operava M.L., con la mansione di ferraiolo, che avrebbe consentito di accertare l’esistenza di una fessura di 15 mm. posta alla base della trave immediatamente vicina a quella dove stava lavorando, nonché in violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro concernenti le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei mobili, non facevano apporre idoneo riparo su detta fessura”. E con tale condotta veniva cagionata “la morte di M.L., il quale, mentre effettuava lavori di posa in opera di tondini di ferro su galleria artificiale in cemento armato, alta metri 12, lunga metri 100 e larga metri 20, che sovrasta la ferrovia Bologna- Milano, rimaneva fulminato da corrente elettrica, causa la caduta dalle mani di due-tre tondini di ferro di diametro di mm 12 che, penetrando nella fessura sopra descritta, venivano in contatto con la linea elettrica ad alta tensione di 3660 volt sottostante la predetta galleria che alimenta i treni sulla citata tratta ferroviaria”.

l’articolo prosegue alla fonte  PUNTOSICURO.IT

Processi d’Amianto, un’Odissea Infinita

Per riflettere sull’andamento ed i problemi riscontrati nei processi penali per amianto, la CGIL di Reggio Emilia assieme alla CGIL Emilia Romagna, alla CGIL Nazionale e ad AFeVA Emilia Romagna, hanno promosso un Convegno Nazionale dal titolo:

 “Processi d’Amianto, un’Odissea Infinita”
Il Convegno si terrà il giorno Venerdì 1° Dicembre 2017 dalle ore 9.00 alle ore 17.00
presso la Camera del Lavoro di Reggio Emilia
Via Roma, 53 a Reggio Emilia

Il Convegno sarà concluso da Maurizio Landini per la Segreteria Nazionale CGIL

Parteciperanno: nella sessione antimeridiana, Guido Mora, Ciro Maiocchi, Federica Riccò, Laura D’Amico, Carmine Pinto, Corrado Magnani, Leopoldo Magelli, Luca Masera, Nicola Mezzina, Andrea Caselli.

Alla Tavola rotonda del pomeriggio, coordinata da Giorgio Mottola, parteciperanno: Camilla Fabbri, Laura D’Amico, Nicola Mezzina, Nicola Pondrano, Alberto Zolezzi, Luca Masera, Bruno Giordano.

  Guarda la Locandina

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Cassazione Penale, Sez. 7, 16 ottobre 2017, n. 47470 – Non sussiste alcun comportamento abnorme del lavoratore infortunato quando manca un’adeguata formazione

Cassazione Penale, Sez. 7, 16 ottobre 2017, n. 47470 – Non sussiste alcun comportamento abnorme del lavoratore infortunato quando manca un’adeguata formazione


 

 

“La Corte territoriale ha insindacabilmente escluso il carattere abnorme della condotta posta in essere dal lavoratore infortunato, in considerazione del fatto che il lavoratore non era stato adeguatamente formato. Oltre a ciò, il Collegio ha evidenziato che il dipendente, al fine di riparare il motore con urgenza, aveva inopinatamente utilizzato, come da prassi aziendale, un muletto elevatore assolutamente inadatto.”

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llva, omicidio Mingolla: giustizia è fatta

FONTE FIOM-CGIL.IT

Il 18 aprile 2006 all’Ilva di Taranto moriva l’operaio Antonio Mingolla dipendente della ditta Cmt. Ci sono voluti cinque anni per chiudere il processo d’appello e confermare la condanna per sei preposti e responsabili aziendali tra diretti Ilva e ditta di appalto. Giuseppe Romano, segretario genrale della Fiom di Taranto, sottolineando l’importanza di “una sentenza che fa giustizia”, specifica che “alla Fiom Cgil di Taranto, costituitasi parte civile sin dall’udienza preliminare, è stato riconosciuto, a carico di tutti gli imputati, il risarcimento del danno, perché la nostra organizzazione è stata.ritenuta portatrice degli interessi collettivi dei lavoratori alla tutela della salute e sicurezza del lavoro.

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