La Rivista ” In Marcia” denuncia il Governo italiano per la mancata adozione dei decreti attuativi previsti dall’art. 3 del D.Lgs. 81/08

 

Nella stazione di Brandizzo in provincia di. Torino  nella notte del 31 agosto 2023  morirono  cinque operai travolti da un treno mentre stavano eseguendo lavori di manutenzione sulla linea 

Fonte CIIP

La rivista In Marcia, unitamente ad un gruppo di cittadini, lavoratori e associazioni denuncia il Governo italiano per la mancata adozione dei decreti attuativi previsti dall’art. 3 del D.Lgs. 81/08, di coordinamento e armonizzazione con le relative norme tecniche nei settori, porti, navigazione, pesca e ferrovie, decreti attesi ormai da 16 anni.
CIIP in più occasioni (ultimo documento del 2021) aveva sollecitato il Governo alla emanazione dei decreti in questione.

Un estratto dell’articolo che potete leggere integralmente su ” In Marcia ” 

“Brandizzo, denunciata l’Italia per violazione
delle direttive europee sulla sicurezza sul lavoro”

Nel nostro Paese senza decreti di armonizzazione al TU 81, tutele ridotte per i lavoratori impiegati di ferrovie, pesca, porti, e navigazione

Roma, 16 aprile 2024 – La nostra rivista, assieme ad un gruppo di cittadini, lavoratori e associazioni ha presentato alla Commissione Europea una denuncia il mancato recepimento recepimento delle direttive riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro e chiesto l’avvio di una procedura di infrazione.

In sintesi, dopo 16 anni dall’approvazione del Decreto Legislativo 81 del 2008, nei settori, porti, navigazione, pesca e ferrovie, ancora non sono pienamente applicabili le norme di tutela di fonte comunitaria in esso contenute ma restano in vigore leggi obsolete, addirittura precedenti all’approvazione della Direttiva europea 391/89 sulla materia.

A causa della mancata adozione dei decreti di coordinamento e armonizzazione nel settore ferroviario, ancora oggi si applicano – incredibilmente – norme dei decreti del 1955 e 1956 e leggi del 1974 e 1979. La previsione iniziale di un termine di 12 mesi per l’adozione di questi decreti, necessari per l’allineamento della normativa nazionale ai principi della legislazione europea, è stata colpevolmente prorogata dal governo italiano dapprima a 24 mesi, poi a 36 poi a 48, poi a 55 mesi; infine, nel 2012 il termine è stato rinviato a tempo indeterminato “fino all’approvazione dei decreti…”.

Ancora In Marcia ! è una rivista radicata nel settore ferroviario, tuttavia è pienamente consapevole e partecipe delle criticità presenti nell’intero mondo del lavoro. Per questo abbiamo sollevato il tema anche riguardo gli altri settori interessati con i quali condividiamo notevoli affinità, tecniche, organizzative e di rischio, nonché indici infortunistici estremamente significativi.

Rischi venuti tragicamente alla ribalta nel caso dell’infortunio multiplo, (anche conosciuto come la strage di Brandizzo), avvenuto nella notte del 31 agosto 2023 in provincia di Torino, durante la manutenzione dei binari, nel quale hanno perso la vita cinque operai. Questa tragedia ha messo in luce un quadro giuridico paradossale in cui le norme di protezione dei lavoratori addetti all’infrastruttura ferroviaria in Italia – sulla base della legge 191/74, una delle norme oggetto della nostra denuncia – sono stabilite dalla stessa impresa datrice di lavoro e committente dei lavori (RFI Spa), mediante proprie “Istruzioni” che hanno valore di legge e non dalle norme generali di tutela di derivazione comunitaria, valide per il resto dei cantieri.

Il ministero dei trasporti, in questi anni, salvo uno schema di decreto varato nel 2012 e rimasto chiuso in un cassetto, si è distinto per l’inerzia amministrativa. Dietro a questo inescusabile ritardo temiamo si celi una sorta di avversione da parte del potente apparato economico industriale che governa il mondo ferroviario e quello marittimo.

Neanche i ripetuti solleciti giunti dai ferrovieri, delle associazioni degli operatori della prevenzione e da ultimo anche delle regioni sono stati sufficienti per sbloccare lo schema del provvedimento. Le ultime notizie ufficiali segnalano che “… La bozza di schema è al vaglio dell’Ufficio Legislativo del MIT“.

Siamo convinti che questa denuncia, se raccolta e sostenuta da tutti i soggetti interessati realmente alla salute e alla sicurezza dei lavoratori, parlamento e parlamentari, partiti, regioni (in primis la Lombardia coordinatrice per la sanità nell’ambito della Conferenza delle Regioni), sindacati nazionali, ASL, Ispettorato Nazionale del lavoro, associazioni di volontariato e professionali, istituzioni scolastiche e di ricerca, organi di informazione, ecc., possa rappresentare uno stimolo per offrire al nostro paese una legislazione al passo coi tempi.

Noi, da semplici cittadini, pensiamo di aver fatto la nostra parte. Quando si tratta di sacrifici e rinunce ci sentiamo spesso dire che “Ce lo chiede l’Europa… “. Oggi siamo noi a chiedere all’Europa. Vediamo cosa risponderà.

Per leggere anche il testo della denuncia clicca QUI 

 

 

Sulla Rivista Diritto della Sicurezza sul Lavoro un nuovo articolo sulla responsabilità penale del RLS

Segnaliamo un altro articolo sul tema della responsabilità penale del Rls appena pubblicato sulla Rivista Diritto della Sicurezza sul Lavoro.

Rosa Palavera, Fiducia e deterrenza: due paradigmi compatibili? Note in margine all’affermazione di responsabilità penale del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Sulla Rivista sono stati già pubblicati diversi articoli di penalisti che commentano  la Sentenza di Cassazione del 25 settembre 2023, n. 38914

Questi articoli sono disponibili online  sulla Rivista Diritto della Sicurezza sul Lavoro

Segnaliamo sempre su questo argomento articoli di commento di sindacalisti e operatori dei Servizi di Prevenzione  apparsi su Diario Prevenzione

 

 

I costi della “non sicurezza” di Maurizio Mazzetti

Riprendiamo ancora dalla rubrica “Il lavoro deve essere sicuro” de Ilmanifestoinrete l’articolo di Maurizio Mazzetti che ringraziamo per la chiarezza e la precisione.

Fonte Ilmanifestoinrete

Anche se ogni infortunio o malattia professionale, tanto più se gravi, possono essere considerati moralmente inaccettabili, il loro verificarsi va valutato anche sotto il profilo dei relativi costi, individuali, aziendali e sociali. Vediamoli un po’.

Ormai da qualche anno sono disponibili elaborazioni e studi sui costi economici e sociali degli infortuni; minor attenzione è posta a quelli delle malattie professionali, per quanto le situazioni siano sostanzialmente sovrapponibili. Purtroppo, questi studi, che concludono univocamente per costi molti alti (ma sui numeri torneremo alla fine dell’articolo), non sembrano avere effetti concreti sulle politiche per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, almeno in Italia: gli interventi normativi continuano ad essere effettuati episodicamente, magari sull’onda di qualche evento di particolare risonanza presso l’opinione pubblica, e limitata magari alla mera gestione, di solito indennitaria, delle conseguenze. Per esempio, ci sono voluti quattro casi mortali di studenti impegnati nell’alternanza scuola lavoro, oggi PCTO – percorsi competenze trasversali e orientamento – per stabilire una tutela indennitaria a studenti e famiglie; ma ben poco, chiacchiere, o piuttosto grida manzoniane a parte, si è fatto in termine di formazione alla sicurezza (l’Accordo Stato regioni in materia è scaduto da anni e, a quanto pare, non verrà rinnovato neppure entro quest’anno), e prevenzione. E ciò dimostra, una volta di più, del fatto che manca, a livello di sistema paese, una strategia; e che anche che la stessa conoscenza dei fenomeni, checché se ne dica quando nei convegni si parla del SINP – Sistema Informativo Nazionale Prevenzione – è quantomeno carente.

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Una nota di Cinzia Frascheri sulla recente sentenza di Cassazione n* 38914 che ha confermato la responsabilità penale del RLS

Fonte: Puntosicuro

 

Nota di analisi approfondita con rilievi di carattere sindacale a fronte della recente sentenza di Cassazione (26/09/2023) che ha confermato la responsabilità penale dell’RLS in un caso di infortunio mortale di un lavoratore

 

Lo scorso giugno, di preciso il giorno 27, veniva pronunciata la sentenza di Cassazione, sezione penale, n.38914, depositata poi di recente, il 26 settembre 2023, quale conclusione di un percorso processuale avviato presso il Tribunale di Trani, e poi in Corte di appello di Bari, scaturito dal decesso di un lavoratore impegnato in mansioni di magazziniere, schiacciato sotto il peso del materiale,  trasportato da lui stesso con carrello elevatore, nello svolgimento delle operazioni di stoccaggio, rimanendone colpito mortalmente.

Sentenza sostanzialmente confermativa delle interpretazioni e dei principi affermati da una ormai consolidata giurisprudenza di legittimità espressasi in merito alle responsabilità poste di capo al datore di lavoro in tema di garanzie di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e, pertanto, degli obblighi previsti a suo carico da porre preventivamente in essere per realizzare fattivamente i diritti degli occupati. Non altrettanto, invece, sempre nella medesima sentenza, quanto sostenuto in tema di responsabilità penale del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), considerata la conferma delle motivazioni volte all’attribuzione a quest’ultimo – da parte dei giudici di Trani, prima, e di Bari dopo –, della colpa specifica di concorso nell’aver cagionato l’infortunio mortale per non aver svolto a pieno il proprio ruolo. Sentenza che ha richiamato da subito, per il suo portato interpretativo, una rilevante attenzione, ma soprattutto dure reazioni, a partire dagli esperti della materia, per poi approdare ad una più ampia platea attraverso i mezzi di stampa.

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L’assurda sentenza che condanna il rappresentante dei lavoratori per la morte del collega

Fonte IlManifestoinrete.it che ringraziamo

Autore: Beniamino Deidda

Con la sentenza del 25 settembre 2023 la Corte di Cassazione ha per la prima volta attribuito al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls) la responsabilità dell’omicidio di un lavoratore «per aver omesso di promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori, di sollecitare il datore di lavoro ad effettuare la formazione dei dipendenti … e di informare i responsabili dell’azienda dei rischi connessi all’utilizzo, da parte del C.C., del carrello elevatore».
Si tratta di una sentenza che capovolge la logica dell’attribuzione della responsabilità dell’elaborazione e dell’applicazione dei sistemi di sicurezza che, finora, com’è noto, gravava sul datore di lavoro e i suoi collaboratori.

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La responsabilità per un infortunio di una cliente in un ristorante

Fonte : Puntosicuro

Autore: Gerardo Porreca 

 

Nell’ambito della rassegna delle sentenze della Corte di Cassazione che hanno riguardato infortuni accaduti in una azienda a terzi estranei e non a lavoratori di essa dipendenti, inseriamo questa sentenza che la suprema Corte ha emanata nel decidere su di un ricorso presentato da una cliente di un ristorante infortunatasi per essere caduta nel locale adibito alla ristorazione in quanto inciampata su una rete lasciata per terra tra i tavoli. Per la individuazione delle responsabilità per quanto accaduto nel locale la Cassazione ha fatto ricorso al gestore di fatto dell’esercizio di ristorazione e alla disposizione di cui all’art. 299 del D. Lgs. n. 81/2008 sull’esercizio di fatto dei poteri direttivi secondo la quale le posizioni di garanzia relative ai datori di lavoro, dirigenti e preposti gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti stessi. Lo aveva già fatto la suprema Corte in una precedente sentenza richiamata in questa sentenza in commento, la n. 10704 del 19 marzo 2012, pubblicata e commentata dallo scrivente nell’articolo “ L’esercizio di fatto dei poteri direttivi ex art. 299 del D.Lgs. 81/08”.

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Amianto alla Breda, un altro schiaffo per le vittime

 

Fonte Sicurezzaelavoro.org che ringraziamo 

Nessuna giustizia per i morti da amianto.

A pochi giorni dalla sentenza della Cassazione sulla strage di Viareggio dell’8 gennaio 2020 che ha dichiarato prescritti gli omicidi colposi della tragedia ferroviaria toscana per quasi tutti gli imputati, arriva un’altra brutta notizia per le vittime sul lavoro e per chi opera nel campo della salute e sicurezza.

Il 19 gennaio 2021, la Quinta Sezione della Corte d’Appello di Milano ha infatti confermato la sentenza di primo grado e quindi l’assoluzione di sette manager della Breda Termomeccanica – Ansaldo, imputati per le morti da amianto di una decina di operai dello stabilimento milanese di viale Sarca esposti alla fibra cancerogena tra gli anni Settanta e il 1985.

Il sostituto procuratore generale di Milano Nicola Balice aveva chiesto per i dirigenti condanne tra i 2 anni e i 4 anni e 11 mesi di carcere per omicidio colposo.

Forse come ci scrive il cartoonist Tiziano Riverso nell’ultima vignetta realizzata per Sicurezza e Lavoro, gli operai non sono morti e l’amianto non esiste…

Oppure, come ha detto Michele Michelino, rappresentante del Comitato per la difesa della salute e nei luoghi di lavoro nel territorio: “Volevamo giustizia, ma purtroppo abbiamo trovato la legge, che difende i potenti”.

Nel frattempo, durante il processo, altri cinque ex operai della Breda sono morti a causa dell’amianto. Secondo il Comitato sono già oltre cento le vittime.

Loredana Polito

 

….. tutto tornerà come prima ?? …… Podcast di Diario Prevenzione 15 dicembre 2020 puntata n° 74

 

-…… tornerà tutto  come prima ?………..
– Come ci sta cambiando il Coronavirus ?
– Le istituzioni mondiali riusciranno a predisporre una mappazione delle zone a rischio spillover e zoonosi per interventi di contenimento delle zoonosi ?
– L’assalto alla diligenza. I draghi: soluzione o parte del problema ?
– frittura mista e Auguri di Buone Feste!

Riflessioni sul Protocollo del 24 aprile tra responsabilità e contrattazione collettiva a cura di Stefano Biosa (Filcams Bologna) insieme agli Avvocati e Andrea Gaddari e Bruno Laudi.

 

Le riflessioni che seguono hanno per oggetto il  “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid 19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020, sotto il triplice profilo dei rapporti con la contrattazione collettiva, della funzione dei rappresentati dei lavoratori all’interno dei comitati, nonché della responsabilità penale dei membri dei comitati stessi.

LEGGI L’ARTICOLO ALLA FONTE SU INCHIESTAONLINE

Vero e falso sulla responsabilità datoriale da Covid-19. Aspetti civili, penali e previdenziali

Segnaliamo l’articolo del Dott. Roberto Riverso che decostruisce con precisione e competenza l’attuale polemica e il chiacchericcio animati dalla campagna sulla presunta  responsabilità penale delle imprese relativa all’infortunio sul lavoro da Covid. 

 

Vero e falso sulla responsabilità datoriale da Covid-19. Aspetti civili, penali e previdenziali
di Roberto Riverso consigliere Corte di cassazione

La polemica antigovernativa contro la presunta responsabilità penale delle imprese per l’infortunio sul lavoro da Covid, che tanto agita le associazioni datoriali ed alcuni settori politici, è fondata sul niente. Anche se mira ad un risultato molto concreto quanto incostituzionale: lo scudo penale.
L’ARTICOLO PROSEGUE ALLA FONTE —> QUESTIONE GIUSTIZIA