Registrazione del Seminario : ” Molestie e molestie sessuali nel lavoro: quali strumenti di contrasto in ottica di genere? “

 

 

 

Registrazione del Seminario che si è svolto  Venerdì 26 Gennaio 2024 ore 14.30 – 18.30
Sala della Traslazione, Piazza San Domenico 13, Bologna

 

Programma dei Lavori – La Locandina 

 

Introduce e modera Avv. Antonella Gavaudan, Foro di Bologna

Saluti iniziali

Dott. Daniela Carlà – Fondatrice e promotrice di Noiretedonne

Avv. Alberto Piccinini – Presidente di Comma2 Lavoro è Dignità

Sonia Alvisi – Consigliera regionale parità Emilia – Romagna

Relazioni

 

Prof. Stefania Scarponi – già Ordinaria di Diritto del lavoro e docente di Diritto e Genere, Università di Trento, e aderente a NRD, “Le nozioni di molestia nel diritto del lavoro nelle fonti e nell’applicazione giurisprudenziale”

Avv. Maria Virgilio – Avvocata, Presidente di Giudit – Giuriste d’Italia e aderente a NRD, Consulente della Commissione
Parlamentare di inchiesta sul femminicidio, “Le molestie e le molestie sessuali nel diritto penale: riempire un vuoto o ripensare il pieno?”

Dott. Elisabetta Tarquini – Consigliera Sez. Lav. della Corte d’Appello di Firenze, “Profili processuali e rimediali in materia di molestie nel diritto del lavoro antidiscriminatorio “

Prof. Laura Calafà – Ordinaria di Diritto del lavoro, Università di Verona, “Le regole stabilite dai contratti collettivi e dai codici etici come strumento di tutela e prevenzione”.

 

Interventi programmati

Avv. Sara Passante – Foro di Bologna e Comma2, “Il risarcimento del danno alla luce della giurisprudenza”

Avv. Lorenza Cescatti – Foro di Rovereto e Comma2, “Il ricorso all’ammonimento del Questore come strumento di contrasto alle molestie”

Avv. Elisa Favè – Foro di Verona e Comma2, “Molestie sul luogo di lavoro e art. 8 CEDU nella sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo “C. vs Romania”

Dott. Matilde Botto – Dottoranda, Università di Bologna, “Le molestie online: digitalizzazione della sessualità e nuove esigenze di tutela della sfera sessuale della persona”

Prof. Cristina De Maria – Delegata del Rettore per l’equità, l’inclusione e la diversità, “L’esperienza dello sportello universitario contro la violenza di genere dell’Università di Bologna”

Dott. Cristina Obber – Scrittrice ed esperta formatrice in tema di contrasto alle molestie, aderente a NRD, “Gli ostacoli
all’emersione delle molestie nel lavoro: esperienze sul campo”

Cinzia Spanò – Presidente di Amleta, “Le molestie nell’ambiente dello spettacolo e l’esperienza di Amleta”

Allegati 

Prof. Cristina Demaria  LO SPORTELLO UNIVERSITARIO CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE
I primi dati

CIIP.PRIMO DOCUMENTO DI CONSENSO. DALLO STRESS LAVORO CORRELATO ALLA PREVENZIONE DEI RISCHI PSICOSOCIALI

 

CIIP, la Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione, ha attivato dal 2014 un gruppo di lavoro sullo stress lavoro correlato seguendo e partecipando al dibattito nazionale su un tema di importanza sempre crescente per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
La pandemia ma anche la guerra, la precarietà, le condizioni economiche, la crisi climatica, hanno contribuito ad elevare l’attenzione nei confronti dei cambiamenti organizzativi e sociali anche sul lavoro e ad attivare interventi di supporto in azienda per singoli e gruppi di lavoratori, opportunità
e necessità che deve essere mantenuta come integrazione della gestione dello stress lavoro correlato.
Con il presente documento, aperto ed in progress, il gruppo di lavoro intende fornire un primo contributo alla discussione e rinnovare l’impegno di CIIP e delle Associazioni a:

• mantenere nel tempo il gruppo di lavoro sullo stress lc e aggressioni
• sostenere con iniziative la sensibilizzazione alla cultura del benessere valorizzando il contributo interdisciplinare (psicologi, ergonomi…)
• ribadire la necessità di integrare la prevenzione dei rischi psicosociali e dei disturbi muscolo-scheletrici lavoro-correlati
• promuovere le competenze organizzative delle figure interne al sistema di prevenzione di impresa
• raccogliere e diffondere esperienze, strumenti e soluzioni sulla gestione dello stress lavoro correlato  anche considerando le diverse specificità aziendali
• promuovere «l’ascolto attivo» del sistema lavorativo aziendale e istituzionale
• confrontarsi su analisi e soluzioni/proposte operative

IL DOCUMENTO

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Per scaricare il file .pdf del documento clicca QUI 

L’accordo quadro europeo sulle molestie e sulla violenza sul luogo di lavoro

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Per scaricare il file  .pdf clicca QUI 

L’ACCORDO QUADRO EUROPEO SULLE MOLESTIE
E SULLA VIOLENZA SUL LUOGO DI LAVORO
recepito in Italia con molti Accordi Interconfederali

APPUNTI E SUGGERIMENTI (NON ESAUSTIVI) PER LA CONTRATTAZIONE DI II LIVELLO IN MATERIA DI. prevenzione delle violenze e delle molestie anche sessuali nei luoghi di lavoro

ILO. Una normalità migliore deve significare affrontare la violenza e le molestie sul posto di lavoro

Dal Blog dell’ILO riportiamo questo post che riteniamo importante abbia la massima diffusione. editor
Fonte ILO 
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Manal Azzi, Senior Specialist, Sicurezza e salute sul lavoro

La violenza e le molestie sono un problema persistente e pernicioso nel mondo del lavoro.

Trascende i confini nazionali, le condizioni socioeconomiche, i settori professionali e le modalità di lavoro. Può manifestarsi tra collaboratori, dirigenti e subordinati, oppure tra lavoratori e loro clienti o tra il pubblico, minacciando la sicurezza e la salute di tutti coloro che ne sono soggetti.

La violenza e le molestie assumono forme diverse e mutevoli, non solo fisiche o sessuali. Le molestie psicologiche, in particolare, possono essere insidiose e offensive nei modi più subdoli e il costo mentale che richiede può portare a volte al suicidio.

L’impatto negativo sul benessere dei lavoratori colpisce anche le imprese, contribuendo alle assenze dal lavoro e all’aumento del turnover del personale, legato a paure, malattie e infortuni. Questi cambiamenti comportano costi significativi per le imprese e possono anche danneggiare la produttività e le prestazioni.

Durante l’attuale crisi della sanità pubblica, la violenza e le molestie sembrano aumentare. Le restrizioni senza precedenti imposte alle persone durante la pandemia hanno esacerbato i livelli di stress. In alcuni casi, ciò ha portato alla violenza e alle molestie dirette contro il personale essenziale, gli operatori sanitari e altri in prima linea in caso di pandemia.

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© Nenad Stojkovic

Ci sono state segnalazioni di medici a Wuhan, in Cina, picchiati e minacciati in ospedali sovraffollati. I lavoratori essenziali nei negozi di alimentari sono stati oggetto di violenza e molestie quando quei negozi hanno esaurito le scorte. Più recentemente, una guardia di sicurezza negli Stati Uniti è stata uccisa nel tentativo di far rispettare una politica di indossare maschere facciali in un negozio.

Non c’è mai stato un momento più importante per riconoscere e affrontare le cause e le manifestazioni della violenza e delle molestie legate al lavoro . Un nuovo rapporto ILO, Ambienti di lavoro sani e sicuri , liberi da violenza e molestie , fa proprio questo. Esamina la portata della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro e esamina i quadri, le iniziative e le aree di azione esistenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro per prevenire e affrontare i rischi psicosociali sul posto di lavoro, compresi migliori sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro e formazione.

L’anno scorso, alla Conferenza internazionale del lavoro del centenario , i 187 Stati membri dell’ILO hanno adottato la rivoluzionaria Convenzione sulla violenza e le molestie (n. 190) e la relativa Raccomandazione (n. 206) . In questo modo, hanno definito un impegno globale per eliminare questo flagello.

Tuttavia, un tale impegno globale deve essere sostenuto da un’azione di base. I sistemi, le culture e le persone che perpetuano tali molestie o le consentono di continuare devono essere richiamati e corretti. Vogliamo tutti costruire una “normalità migliore”, post-COVID. I luoghi di lavoro liberi dalla violenza e dalle molestie dovrebbero far parte di questa equazione.

Lo studio sulla violenza di genere nelle fabbriche di abbigliamento brasiliane fornisce un “campanello d’allarme all’azione”

11 febbraio 2020 La violenza di genere e le molestie sul lavoro sono molto diffuse in Brasile e fino all’adozione del primo standard mondiale al mondo sulla violenza e le molestie sul lavoro, C190, si è fatto ben poco per rimediare.

La stragrande maggioranza degli operai brasiliani del settore tessile e calzaturiero che hanno preso parte a un recente studio afferma di aver subito una qualche forma di violenza sul lavoro, spesso violenza di genere e molestie, nella misura in cui “per molte donne, il lavoro è sinonimo di sofferenza ”.

Secondo il presidente della Confederazione nazionale dei lavoratori dell’abbigliamento (CNTRV) Francisca Trajano,

“La cosa più rivelatrice che questo studio ha scoperto è l’estensione della violenza sul posto di lavoro. Sono particolarmente sorpreso dall’entità delle molestie sessuali da parte delle autorità di vigilanza. “

Circa 246 lavoratrici hanno preso parte a seminari regionali o discussioni guidate tra marzo e giugno nell’ambito di uno studio sociale dell’Instituto Observatorio sui lavoratori tessili e delle scarpe in sei città: Colatina, Fortaleza, Ipirá, Pouso Alegre, Sapiranga, Sorocaba e São Paulo .

Lo studio, finanziato dalla filiale brasiliana della Fondazione C&A e condotto con il sostegno del centro di solidarietà o organizzazione dei diritti dei lavoratori negli Stati Uniti, ha rilevato che la forma più frequente di violenza è il bullismo, con i supervisori che urlano e maledicono i lavoratori, minacciandoli se non lo fanno produrre al ritmo richiesto e molestarli per l’utilizzo del bagno.

Il bullismo è spesso diretto verso i leader sindacali, secondo il rapporto, con le leader sindacali sorvegliate da vicino dalle autorità di vigilanza, che molestano e addirittura licenziano i lavoratori che parlano con loro. Il sondaggio mostra che la violenza di genere è spesso mescolata ad altri tipi di violenza e discriminazione, rendendo particolarmente vulnerabili le donne afro-brasiliane, i lavoratori LGBTQI + e altre.

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Newsletter Medico Legale Inca Numero 5/2020. Le molestie sessuali nei luoghi di lavoro: documento del Servizio studi del Senato

Il Servizio Studi del Senato della Repubblica ha elaborato una ricerca con utili comparazioni con la legislazione dell’Unione europea, riguardante in particolare il tema delle  molestie sessuali con particolare riferimento al mondo del lavoro nell’ordinamento italiano e nell’ordinamento di tre diversi paesi dell’Unione europea: Francia, Germania e Spagna.

Il documento presenta interessanti spunti per la nostra attività di tutela.

 Il diritto civile e le molestie sessuali

Riguardo al diritto civile la Nota ricorda che in Italia l’ articolo 2087 del Codice civile prevede “un generale obbligo di sicurezza sul lavoro, imponendo all’imprenditore di adottare tutte le misure necessarie per proteggere non solo l’integrità fisica, ma anche il benessere psicologico del lavoratore”.

E in attuazione di questo obbligo generale il D.Lgs. 81/2008 – Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – all’articolo 28, “ha collocato, fra i rischi lavorativi oggetto della valutazione che ogni datore di lavoro è obbligato ad effettuare, quelli ‘riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui (…) quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza (…), nonché quelli connessi alle differenze di genere’”.

 Inoltre l’articolo 26 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (c.d. codice delle pari opportunità tra uomo e donna) sancisce “una equiparazione tra molestie sessuali e discriminazioni di genere (Cass. civ. Sez. lavoro, Sentenza 15 novembre 2016, n. 23286). Le molestie sessuali sono, infatti, identificate come discriminazioni costituite da ‘quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo’. Questa parificazione è funzionale all’estensione alle molestie della disciplina e della tutela previste per le discriminazioni, in modo particolare, per quanto riguarda i meccanismi processuali e sanzionatori”. In particolare – riporta il documento – “l’equiparazione tra molestie sessuali e discriminazioni di genere è considerata estesa anche al regime probatorio previsto dall’art. 40 del codice delle pari opportunità, secondo cui qualora il ricorrente fornisca elementi di fatto (desunti anche da dati di carattere statistico) idonei a fondare la presunzione dell’esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, l’onere della prova spetta al convenuto che deve dimostrarne l’insussistenza”. E secondo la giurisprudenza (Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza 20 luglio – 15 novembre 2016, n. 23286), “per dimostrare le molestie sessuali del datore di lavoro, il giudice potrebbe basarsi anche sulle conferme di altre lavoratrici che abbiano subito lo stesso ‘trattamento’, ritenendo in tal caso raggiunta la prova”.

 Sempre a livello normativo si ricorda poi che, più recentemente, “la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) ha modificato l’articolo 26, inserendovi due nuovi commi”.

La prima nuova disposizione (comma 3-bis) “prevede una specifica tutela per chi agisce in giudizio per aver subito una molestia o molestia sessuale in azienda. Si prevede che la lavoratrice o il lavoratore che agisce in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni per molestia o molestia sessuale sul luogo di lavoro non può essere: sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro se tale misura è la conseguenza della denuncia stessa. L’eventuale licenziamento ritorsivo o discriminatorio nei confronti della lavoratrice o del lavoratore denunciante è nullo e questi ha diritto non già al risarcimento del danno, ma alla reintegra sul posto di lavoro. Allo stesso modo sono nulli anche il mutamento di mansioni nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del denunciante”.

 Tuttavia – continua la Nota con riferimento al già citato comma 3-bis – questa tutela non è garantita “nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del denunciante per i reati di calunnia o diffamazione ovvero l’infondatezza della denuncia”. E relativamente alla distinzione tra le ipotesi della «calunnia» e quella della «infondatezza della denuncia» si rileva “come la calunnia scatti solo in caso di malafede, ossia nel caso in cui chi agisce ben conosce l’altrui innocenza; l’infondatezza invece sembra voler richiamare le ipotesi di assenza totale di condizioni che rendano credibile la denuncia stessa”.

Si ricorda poi che il nuovo comma 3-ter dell’articolo 26 del codice delle pari opportunità “precisa come obbligo del datore di lavoro, ai sensi del ricordato articolo 2087 c.c., sia quello di assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l’integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali dei lavoratori le iniziative, di natura informativa e formativa, più opportune al fine di prevenire il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro. Aggiunge, inoltre, che le imprese, i sindacati, i datori di lavoro e i lavoratori e le lavoratrici si impegnano ad assicurare il mantenimento nei luoghi di lavoro di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su princìpi di eguaglianza e di reciproca correttezza”.

 I profili penalistici e le molestie sessuali

Riguardo poi al profilo penale la Nota Breve indica che l’ordinamento italiano “non prevede una fattispecie ad hoc” riguardo ai reati. Infatti a livello giurisprudenziale le molestie sessuali sul lavoro “sono state, a seconda della gravità e delle modalità dei comportamenti molesti, sussunte in vari reati”.

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