Se la città è sporca, il sindaco può rispondere del delitto di omessa bonifica?

FONTE LEXAMBIENTE

di Gianfranco AMENDOLA

Tra i nuovi delitti introdotti dalla legge n. 68/2015 merita, a nostro avviso, una attenzione particolare quello previsto dall’art. 452-terdecies c.p (omessa bonifica), a norma del quale “ salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un’autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000 “.

Ed infatti, avevamo da subito segnalato, che trattasi di norma di chiusura la quale si applica a tutte le ipotesi in cui sia comunque configurabile una inottemperanza ad un obbligo di bonifica, ripristino o recupero dello stato dei luoghi derivante dalla legge, da un ordine del giudice o da un ordine di un’autorità pubblica; con il solo limite connesso con la coesistenza di altro reato più grave 1.

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