Fonte Disuguaglianzedisalute.it che ringraziamo
Così recita l’articolo 32 della nostra Costituzione, ma come si evince dalla lettura di questo articolo non è proprio così.
Con la Legge 213 del 30/12/2023 vengono ridefinite le quote di iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale per le persone straniere che sono regolarmente soggiornanti in Italia per un periodo superiore a 3 mesi, ma che non abbiano titolo all’iscrizione obbligatoria e appartengano alle categorie tenute ad assicurarsi contro il rischio di malattia, di infortunio e per maternità (mediante la stipula di una polizza assicurativa privata, ovvero, con iscrizione volontaria al SSN).
Si tratta di studenti, persone alla pari (anche per periodi inferiori a tre mesi), titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva e che non svolgono alcuna attività lavorativa, personale religioso, stranieri che partecipano a programmi di volontariato, personale diplomatico e consolare delle Rappresentanze estere operanti in Italia, dipendenti stranieri di organizzazioni internazionali operanti in Italia, familiari ultrasessantacinquenni con ingresso in Italia per ricongiungimento familiare, e tutte le altre categorie individuate per esclusione rispetto a coloro che hanno titolo all’iscrizione obbligatoria.
L’iscrizione volontaria al SSN è effettuata dietro pagamento di un contributo annuale con riferimento all’anno solare 1 gennaio – 31 dicembre a prescindere dall’eventuale scadenza infra-annuale del permesso di soggiorno, non è frazionabile e non ha decorrenza retroattiva.