La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti : è davvero così?

 

 

Fonte Disuguaglianzedisalute.it che ringraziamo 

Così recita l’articolo 32 della nostra Costituzione, ma come si evince dalla lettura di questo articolo non è proprio così.

Con la Legge 213 del 30/12/2023 vengono ridefinite le quote di iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale per le persone straniere che sono regolarmente soggiornanti in Italia per un periodo superiore a 3 mesi, ma che non abbiano titolo all’iscrizione obbligatoria e appartengano alle categorie tenute ad assicurarsi contro il rischio di malattia, di infortunio e per maternità (mediante la stipula di una polizza assicurativa privata, ovvero, con iscrizione volontaria al SSN).

Si tratta di studentipersone alla pari (anche per periodi inferiori a tre mesi), titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva e che non svolgono alcuna attività lavorativa, personale religiosostranieri che partecipano a programmi di volontariatopersonale diplomatico e consolare delle Rappresentanze estere operanti in Italiadipendenti stranieri di organizzazioni internazionali operanti in Italiafamiliari ultrasessantacinquenni con ingresso in Italia per ricongiungimento familiare, e tutte le altre categorie individuate per esclusione rispetto a coloro che hanno titolo all’iscrizione obbligatoria.

L’iscrizione volontaria al SSN è effettuata dietro pagamento di un contributo annuale con riferimento all’anno solare 1 gennaio – 31 dicembre a prescindere dall’eventuale scadenza infra-annuale del permesso di soggiorno, non è frazionabile e non ha decorrenza retroattiva.

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