Un primo intervento della dirigenza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro che in modo “elegante” definisce inapplicabile quanto previsto nel dlgs 103/2024 per quanto attiene il preavviso all’impresa di dieci giorni prima di accedere ai luoghi di lavoro.
“ << Non appare invece sostanzialmente applicabile agli accertamenti di competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro la previsione secondo cui le amministrazioni sono tenute a fornire, prima di un accesso nei locali aziendali, “l’elenco della documentazione necessaria alla verifica ispettiva”. Da tale obbligo sono infatti esonerate tutte le iniziative avviate dalle amministrazioni che hanno esigenze di ricorrere ad accessi ispettivi “imprevisti o senza preavviso”, esigenze che ricorrono pressoché ogni volta l’Ispettorato avvii una attività di vigilanza sia in materia lavoristica, sia in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Va da sé, infatti, che l’eventuale richiesta di documentazione alle imprese prima di un qualsiasi accesso ispettivo vanificherebbe l’efficacia della tipologia di accertamenti di competenza di questo Ispettorato.>> “
Su questa vicenda non abbiamo visto reazioni adeguate delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori …. Un letargo pericoloso . Editor
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