AIE – 42° Convegno Nazionale
Epidemiologia e diritto alla salute: riaffermare i principi del SSN nello scenario attuale e futuro
Grand Hotel Tiziano – Viale Porta d’Europa – Lecce
mercoledì 24/10 – venerdì 26/10
Giorno: 1 Ottobre 2018
La via da seguire per la sicurezza e la salute nelle micro e piccole imprese europee: sintesi della conferenza ora disponibile
Fonte OSHA.EU
I partecipanti hanno incluso il Commissario Thyssen, i membri del team di progetto e molti altri stakeholder chiave. Hanno discusso i principali risultati e il potenziale impatto futuro del progetto SESAME dell’UE-OSHA (per “Piccole e micro imprese sicure”).
L’obiettivo generale del progetto è fornire supporto per raccomandazioni politiche basate su dati concreti e facilitare lo sviluppo di strumenti pratici attraverso l’identificazione di fattori chiave di successo per migliorare la sicurezza e la salute sul lavoro nelle micro e piccole imprese in Europa.
L’individuazione del garante della sicurezza nelle aziende complesse
SEGNALAZIONE
FONTE PUNTOSICURO.IT
Autore: Gerardo Porreca
Categoria: Sentenze commentate
01/10/2018: Nelle strutture aziendali complesse, ai fini dell’individuazione del garante della sicurezza e delle relative responsabilità, occorre fare riferimento al soggetto, datore di lavoro dirigente o preposto, espressamente deputato alla gestione del rischio.
Due sono i principi ormai consolidati in giurisprudenza che vengono richiamati dalla Corte di Cassazione in questa sentenza che ha riguardato una contravvenzione contestata al datore di lavoro e al direttore di cantiere di un’impresa di costruzione per avere messo a disposizione dei lavoratori un’attrezzatura non rispondente alle disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro ad essa applicabili. In tema di infortuni sul lavoro, ha ribadito la suprema Corte con riferimento al primo principio, la posizione di garanzia grava, ai sensi dell’art. 299 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, anche su colui che, pur non essendo stato formalmente investito, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti al datore di lavoro e ad altri garanti ivi indicati, sicché l’individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni in concreto esercitate che prevalgono, quindi, rispetto alla carica formale attribuita al soggetto. >>>>
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