L’individuazione del garante della sicurezza nelle aziende complesse

SEGNALAZIONE

FONTE PUNTOSICURO.IT

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate
01/10/2018: Nelle strutture aziendali complesse, ai fini dell’individuazione del garante della sicurezza e delle relative responsabilità, occorre fare riferimento al soggetto, datore di lavoro dirigente o preposto, espressamente deputato alla gestione del rischio.

Due sono i principi ormai consolidati in giurisprudenza che vengono richiamati dalla Corte di Cassazione in questa sentenza che ha riguardato una contravvenzione contestata al datore di lavoro e al direttore di cantiere di un’impresa di costruzione per avere messo a disposizione dei lavoratori un’attrezzatura non rispondente alle disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro ad essa applicabili. In tema di infortuni sul lavoro, ha ribadito la suprema Corte con riferimento al primo principio, la posizione di garanzia grava, ai sensi dell’art. 299 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, anche su colui che, pur non essendo stato formalmente investito, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti al datore di lavoro e ad altri garanti ivi indicati, sicché l’individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni in concreto esercitate che prevalgono, quindi, rispetto alla carica formale attribuita al soggetto. >>>>

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