La nuova rubrica Connessioni. Una sentenza sulla quale riflettere.

Connessioni 01 – 5 ottobre 2023
fatti, eventi, report di ricerca e dati per capire meglio cosa succede nel campo della prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro.

Diario Prevenzione inaugura questa rubrica che ha lo scopo di mettere in evidenza i fatti più importanti in materia di prevenzione.  Gli articoli pubblicati in questa rubrica hanno l’obiettivo di collegare fatti, eventi e dati di ricerca che rendano al meglio l’idea di come siamo messi nella gestione della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro.

Questa settimana mettiamo in evidenza una Sentenza della Cassazione Penale n° 38914 del 25/09/2023 che ha confermato la sentenza di condanna per “cooperazione colposa nel delitto di omicidio colposo” al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, (si tratta del primo caso di condanna di un RLS) che apre una serie di interrogativi sul futuro di questa figura di rappresentanza. (Vedi la Nota di Roberto Canciani)  Peraltro nel testo della sentenza abbiamo individuato la confusione che il giudicante fa rispetto al ruolo del RLS che definisce impropriamente “Responsabile dei lavoratori per la sicurezza”. Da questa definizione inappropriata deriva, verosimilmente, anche l’orientamento che ha determinato la sentenza…

L’effetto facilmente prevedibile di una sentenza come questa sarà quello di produrre un’ampia indisponibilità di lavoratori e lavoratrici a candidarsi per essere eletti ad un ruolo di responsabilità (ora anche penale) molto spesso senza poteri concreti per esercitarlo .

Con lo stipendio da operaio quale sarà quel lavoratore che assumerà il rischio di spese legali per la propria difesa nel caso di imputazione?

Chi pagherà l’assicurazione al RLS rispetto ai rischi di finire sul lastrico in caso di sentenze che gli richiedano risarcimenti patrimoniali ?

Da vecchio sindacalista, dopo questa sentenza,  sconsiglierei qualsiasi lavoratore  a candidarsi al ruolo di RLS in assenza di una definizione normativa chiara delle responsabilità civili e penali per chi venga eletto a ricoprire questo ruolo di rappresentanza volontaria.  

Questa sentenza non contribuirà certamente a rafforzare la partecipazione dei lavoratori e delle lavoratrici al sistema di gestione della sicurezza a livello aziendale. Ai giudicanti presenti e futuri  si raccomanda la lettura dell’art.11 della Direttiva CE 391.89, in particolare al comma 4) : ” I lavoratori di cui al paragrafo 2 ed i rappresentanti dei lavoratori di cui ai paragrafi 2 e 3 non possono subire pregiudizio a causa delle rispettive attività contemplate ai paragrafi 2 e 3 “.  

Sempre all’interno dell’orizzonte della sicurezza nel lavoro segnaliamo l’articolo di Maurizio Mazzetti:” Infortuni mortali sul lavoro. Alcune riflessioni amare sugli (ultimi?) eventi”

Molta strada è da percorrere per fare fronte ai processi di frantumazione che sono avvenuti nel mondo del lavoro che hanno depotenziato le capacità  di gestione della sicurezza. Solo la capacità dei soggetti presenti ogni giorno all’interno dell’impresa di essere promotori e agenti collaborativi potrà invertire questa entropia organizzativa che vede le aziende affidare la gestione della sicurezza alla fortuna e/o al caso. Si dice che sono necessari più controlli.

Certamente i controlli delle autorità preposte sono insufficienti, mancano i controllori. Ottocento assunzioni al INL sono importanti ma del tutto insufficienti: ce ne vorrebbero 5 volte tanto. Tuttavia senza una presenza attiva e dinamica dei lavoratori e dei tecnici che vivono all’interno dell’azienda i controlli da soli non bastano.

Sul tema dei controlli torneremo anche se vogliamo ribadire che occorre che siano i lavoratori a rifiutarsi di lavorare in condizioni di insicurezza. Sappiamo che è difficile ma è un passaggio ineludibile. Nelle prossime puntate affronteremo le connessioni tra cambiamenti climatici e sicurezza sul lavoro.

Gino Rubini, editor di Diario Prevenzione