ETERNIT BIS. Al via un nuovo processo contro Schmidheiny per omicidio volontario

 

Stephan Schmidheiny 

 

Autore : Claudio Carrer

Fonte:  Areaonline.ch che ringraziamo

«Il 14 gennaio 2020 riprende finalmente il cammino per dare giustizia alle migliaia di vittime dell’Eternit». Con queste parole l’Associazione dei familiari e delle vittime dell’amianto (Afeva) di Casale Monferrato esprime le proprie aspettative in vista dell’imminente apertura di un nuovo grande capitolo del processo Eternit bis, che vede imputato il miliardario svizzero Stephan Schmidheiny come responsabile delle morti di lavoratori e cittadini causate dagli stabilimenti italiani della multinazionale del cemento-amianto, di cui è stato padrone e massimo dirigente tra la metà degli anni Settanta e il 1986. Un capitolo che si scrive a Vercelli, dove il Giudice dell’udienza preliminare (Gup) dovrà decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio della Procura della Repubblica, che come imputazione a carico di Schmidheiny indica l’omicidio volontario.

Il procedimento, che riguarda 392 casi di lavoratori (poco meno di una settantina) e di cittadini morti ammazzati dalle polveri di amianto disperse negli ambienti di lavoro e di vita dalla sua fabbrica di Casale Monferrato, è uno dei quattro tronconi del processo avviato nel 2015 a Torino ma che nel 2016, in seguito alle decisioni del Gup del capoluogo piemontese, è stato spacchettato.

Si ricomincia da Vercelli

Le sedi giudiziarie chiamate ad occuparsene, per competenza territoriale, sono così diventate quattro: Torino, dove Schmidheiny lo scorso 23 maggio è stato condannato a quattro anni di carcere per omicidio colposo aggravato per la morte da esposizione all’amianto di un ex dipendente della Eternit di Cavagnolo e di una cittadina che viveva nelle vicinanze della fabbrica; Napoli, dove Schmidheiny dal 12 aprile scorso è sotto processo davanti alla Corte di Assise e dove il reato ipotizzato è quello di omicidio volontario, in relazione alla morte di 6 operai dello stabilimento di Bagnoli e di due loro familiari; Reggio Emilia dove si attendono ancora le prime mosse della Procura, che si occupa delle vittime della sede Eternit di Rubiera; e infine, appunto, Vercelli, competente per il filone più importante dell’Eternit bis, perché riguarda la tragedia di Casale Monferrato, la “città martire”, con i suoi oltre 2.000 morti, un nuovo caso di mesotelioma e un funerale alla settimana. Ma anche una città simbolo a livello mondiale per tenacia e resilienza, una città non dell’amianto ma della lotta contro l’amianto.

Una lotta che prosegue ininterrottamente dai primi anni Settanta, passata dalla fabbrica alla società civile, e che ha consentito i processi che si sono celebrati e che si celebreranno. Questo merito delle «donne e degli uomini di Casale» fu riconosciuto pubblicamente dallo stesso ex sostituto procuratore di Torino Raffaele Guariniello (ora in pensione), magistrato simbolo della lotta alla criminalità d’impresa e titolare dell’inchiesta Eternit sin dalle sue origini che è riuscito a condurre alla sbarra Stephan Schmidheiny. E a ottenerne, nel primo grande processo celebrato a Torino, la condanna per disastro ambientale doloso permanente (16 anni in prima istanza e 18 in appello). Condanna infine cancellata dalla Corte di Cassazione che nella sua controversa sentenza del 2014 ha ritenuto il reato prescritto.

L’ipotesi è omicidio volontario

L’udienza preliminare che si apre il 14 gennaio a Vercelli, nell’ambito della quale si stabilirà se Schmidheiny va rinviato a giudizio e con quale capo d’imputazione (omicidio volontario o colposo), cade a quasi esattamente 10 anni dall’inizio, il 10 dicembre 2009, di quel primo maxi-processo Eternit. Un processo storico, seguito con attenzione e interesse in tutto il mondo e che per due anni e 66 udienze ha visto la presenza costante di centinaia di Casalesi: malati, familiari delle vittime, sindacalisti e militanti dell’Afeva, tutti uniti dalla sofferenza, dal dolore ma anche dalla speranza, con le loro celebri bandiere tricolore inneggianti alla giustizia. Quella Giustizia che ancora oggi, nonostante le batoste subite, continuano a rincorrere.
Nella popolazione di Casale Monferrato oggi si avverte sicuramente un certo comprensibile scoramento, perché si ha la sensazione di ritrovarsi di nuovo ai piedi della scala. E poi dopo quella sentenza della Cassazione che nessuno si aspettava e che fu un colpo durissimo per i malati, per i familiari e per l’intera comunità, la fiducia nel sistema giudiziario è un po’ venuta meno. «È quasi automatico dopo quella delusione», ammette Bruno Pesce, leader storico delle battaglie contro l’amianto a Casale, aggiungendo però che la via da seguire non è quella della rassegnazione: «Abbiamo il dovere di non mollare!».

Ma dal punto di vista del coinvolgimento e delle aspettative di giustizia cosa è cambiato nella comunità casalese rispetto a 10 anni fa? «La differenza – spiega Pesce – è che con il processo penale di allora, che era incentrato sul reato di disastro ambientale, tutti si consideravano in qualche modo vittime e dunque partecipi. Ed essendo una novità a livello mondiale, diede uno scossone nella popolazione in generale, non solo tra i parenti delle vittime. C’era un forte senso di appartenenza a una comunità che doveva reagire alla tragedia e portare avanti con forza questa battaglia comune. Adesso non è che questo non vi sia più, ma quanto deciso dalla Cassazione e il trascorrere del tempo lo ha un po’ indebolito». «Detto questo però, dobbiamo capire che la nostra consapevolezza e la nostra partecipazione non possono e non devono mutare, perché non si deve per forza essere familiare di una vittima per avvertire un senso di giustizia o di ingiustizia e perché le vittime rispetto a 10 anni fa non sono calate: forse stiamo raggiungendo il picco proprio in questi ultimi anni, con 50 decessi e 50 nuovi casi di mesotelioma all’anno nella sola città di Casale che diventano una settantina se si considerano gli altri comuni del comprensorio. La richiesta di giustizia non può essere abbandonata: ce lo ricorda ogni settimana una nuova vittima. Abbiamo il dovere di non mollare. Cosa diciamo altrimenti a queste nuove vittime?», conclude Pesce.

L’avvocata di parte civile Laura D’Amico:

Schmidheiny negava e depistava

Se si sta celebrando un Eternit bis, il cui filone principale è proprio quello che prenderà avvio il 14 gennaio 2020 a Vercelli, è grazie al «fondamentale lavoro d’indagine svolto per lunghi anni dalla Procura della Repubblica di Torino e poi sfociato nel primo maxi-processo», osserva l’avvocata Laura D’Amico, legale di diverse parti civili. È infatti «sulla scorta di tutti gli elementi di merito acquisiti in quella sede» che i pubblici ministeri di Vercelli Roberta Brera, Francesco Alvino e Gianfranco Colace (il magistrato torinese di quello che fu il pool di Guariniello di cui è stata disposta l’applicazione a Vercelli per seguire il caso) hanno formulato la richiesta di rinvio a giudizio per omicidio volontario, spiega Laura D’Amico.

Quali sono in sintesi gli elementi a sostegno dell’ipotesi di omicidio volontario?
Come ritenuto dal Gup di Napoli, al di là del comportamento prevalentemente omissivo che è stato contestato (cioè le omesse cautele, gli interventi in ambito di prevenzione ritardati nel tempo e comunque insufficienti), vi sono molti dati di fatto che depongono per l’elemento soggettivo del dolo, cioè della volontà cosciente dell’imputato. Sono tutte quelle attività comprovate di depistaggio poste in campo direttamente da Schmidheiny, allo scopo di sminuire la pericolosità dell’amianto: interventi mirati nei confronti dei giornali per far uscire (naturalmente anche grazie a giornalisti compiacenti) articoli che smentissero il rischio gravissimo che i lavoratori dell’Eternit e l’intera città di Casale stavano correndo, attività di spionaggio posta in essere dallo stesso Schmidheiny appoggiandosi a una società specializzata in pubbliche relazioni. Un’attività che peraltro depone per un dolo di particolare intensità, perché un conto è prevedere l’evento accettandone il rischio (dolo eventuale) e un altro è tenere scientemente come in questo caso un determinato comportamento. Un comportamento più che lucido che era volto a negare l’evidenza, a depistare, a disorientare.
Nel primo processo, Stephan Schmidheiny si è salvato grazie alla ritenuta prescrizione del reato di disastro ambientale. È un pericolo esistente anche nell’Eternit bis?
Sì, è un pericolo incombente anche in questo processo nell’ipotesi di una derubricazione del reato, che potrebbe far cadere buona parte dei casi. Infatti, mentre l’omicidio volontario contestato dai Pm non conosce termini di prescrizione, l’omicidio colposo invece sì. Tra l’altro i termini per questo reato si sono ulteriormente accorciati a seguito di un nuovo più che discutibile orientamento della Cassazione con una sentenza dell’altr’anno. Mi spiego: Alcuni anni fa era intervenuta una legge di modifica dei termini di prescrizione, che aveva raddoppiato quelli previsti per l’omicidio colposo commesso in violazione delle norme sulla sicurezza negli ambienti di lavoro. Essendo l’omicidio colposo un cosiddetto reato di evento (che si consuma cioè con la morte e non già con la condotta, che può essere, come nel caso Eternit, molto antecedente), i termini di prescrizione decorrono a partire dal decesso. E, sino alla citata sentenza, valevano quelli vigenti al momento della morte. Ora non è più così, perché la Cassazione ha stabilito che, per quanto riguarda gli eventi per patologie lungo-latenti (proprio come il mesotelioma da amianto) che si verificano dopo un cambiamento di legge, non si applicano le nuove norme ma quelle che erano in vigore al momento della condotta. Con questa interpretazione, il beneficio del raddoppio dei termini è stato vanificato e ha già fatto cadere in prescrizione molti casi dopo anni di lavoro delle Procure.
Per quanto ci riguarda, è il 1986 (anno di chiusura della fabbrica) il termine ultimo della condotta. Questo significa che, se non dovesse reggere (e questo vale anche per Napoli) l’ipotesi di omicidio volontario e il tutto venisse derubricato in omicidio colposo, sarebbero poche decine i casi a rimanere in piedi. L’eventualità che si verifichi una situazione del genere suscita preoccupazione e amarezza perché significherebbe un ulteriore indebolimento della tutela delle vittime di reato.
In Svizzera, i grandi media prendono da sempre le difese di Stephan Schmidheiny arrivando a definirlo addirittura un “perseguitato” della giustizia italiana. Si interrogano in particolare sul perché sul banco degli imputati sieda solo lui e non anche, per esempio, i direttori degli stabilimenti o i rappresentanti delle autorità di vigilanza sulle condizioni di lavoro.
Quello sulle autorità di vigilanza è un discorso che giuridicamente non ha senso, perché, per legge, gli obblighi di sicurezza negli ambienti di lavoro hanno come destinatari solo i datori di lavoro e non anche gli organi di vigilanza: non debbono loro rispondere dell’esistenza di misure di sicurezza.
Per quanto riguarda altri soggetti in ambito datoriale: in una struttura molto complessa come era la multinazionale Eternit (un vero e proprio groviglio di società), delle figure intermedie possono essere chiamate a rispondere solo quando vi sia la prova che le figure apicali si siano poste il problema della sicurezza ed abbiano conferito una delega chiara e specifica a figure (per esempio i direttori di stabilimento) con competenza in materia e senza limiti di spesa. Ciò che non era evidentemente il caso alla Eternit, dove
Schmidheiny controllava di tutto e di più: il budget, gli interventi da eseguire o meno, le cose da dire o non dire ai lavoratori, ai sindacati e all’opinione pubblica. È stata proprio la prova di questa costante, perdurante e pervasiva ingerenza di Schmidheiny in tutti gli aspetti della vita lavorativa che ha portato la Procura della Repubblica giustamente a ritenere che è lui a dover rispondere come figura apicale della società.
L’Italia è uno dei pochi paesi in cui si tenta di fare giustizia per le vittime dell’amianto battendo la strada del processo penale. Perché privilegiare questa via rispetto al processo civile?
Intanto perché le norme sulla sicurezza negli ambienti di lavoro sono norme penali, il che significa che chi le viola commette un reato. Oltre a ciò abbiamo anche norme di natura civile, che al di là della violazione di norme penali, impone all’imprenditore di adottare tutte le cautele che secondo la particolarità della scienza e della tecnica si impongono per la sicurezza, la personalità e la dignità dei lavoratori. Ma per fare una causa civile bisogna prima avere tutte le prove. E per avere tutte le prove servono gli ampi poteri di un pubblico ministero, che ha accesso a tutti gli enti pubblici, che può operare perquisizioni, sequestri eccetera. Cose che non può fare una parte privata. Cause civili ne facciamo (e sempre di più), ma solo quando si riesce a raccogliere un corredo probatorio e se si ha a che fare con società ancora in piedi, il che non è quasi mai il caso nelle vicende legate all’amianto. In Italia vige poi il principio della soccombenza e se si perde la causa si rischia di essere condannati a pagare gli avvocati della controparte, i periti nominati dal giudice eccetera. E siccome nel caso nostro si parla perlopiù di gente che appartiene a una fascia di reddito bassa, il rischio della causa civile diventa grande. Diverso è ovviamente il discorso se si dispone delle prove sufficienti, che consente di portare a casa risultati anche importanti.