Fonte Medicina Democratica che ringraziamo
Il quarto quesito referendario sottoposto agli italiani l’8 giugno interviene su un particolare aspetto relativo alla sicurezza sul lavoro.
L’articolo interessato è il numero 26 del decreto legislativo 81/2008 (il cosiddetto testo unico in materia di sicurezza sul lavoro) e riguarda i rapporti tra “datore di lavoro committente” e “datore di lavoro appaltatore”.
Si applica ogni volta che una impresa o un lavoratore autonomo vengono chiamati ad operare all’interno di un luogo di lavoro di un altro soggetto (datore di lavoro committente) per fornire un servizio o un’opera, ad esempio una attività di muratura all’interno di una azienda metalmeccanica o un elettricista in un impianto chimico o anche tante “cooperative” in una stessa logistica.
I reciproci obblighi sono quello di “cooperare e coordinarsi” tra loro per garantire che i rispettivi lavoratori possano continuare ad operare in modo sicuro anche in una situazione di attività negli stessi luoghi ed in particolare nel caso in cui le attività dei diversi lavoratori possano “interferire” tra loro determinando rischi aggiuntivi.
Il quesito referendario interviene su un passaggio di questo articolo ove lo stesso esclude la “responsabilità solidale” tra datore di lavoro committente e appaltatore “per tutti i danni per i quali il lavoratore … non risulti indennizzato” da INAIL o altri enti, quando i danni sono “conseguenti dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatori”.
Il risultato in caso di vittoria dei SI a questo quesito è far sì che il datore di lavoro committente abbia un diretto interesse a evitare di attribuire appalti a imprese o lavoratori autonomi non adeguatamente strutturate e rispettose dei diritti dei propri lavoratori sia in materia contrattuale che in materia di sicurezza (in particolare evitando di accettare lavoratori “in nero” come lavoratori autonomi che si mettono in pericolo di propria iniziativa per qualche euro in più).
Precisiamo che tale norma non si applica ai “committenti” non imprenditoriali, come ognuno può essere, per esempio chiamando una impresa o un lavoratore autonomo a lavori presso la propria abitazione fermo restando l’obbligo vigente della “verifica tecnico professionale” dell’impresa prescelta ovvero una verifica sulla regolarità contributiva (richiedendo il DURC) e sulla competenza professionale per l’attività richiesta (richiedendo copia della visura camerale dell’impresa o lavoratore autonomo).
Si tratta di un aspetto particolare, forse non tra quelli principali ma sicuramente tra i pochi del dlgs 81/2008 adatto a un messaggio di prevenzione degli infortuni mediante uno strumento non facile da usare come un referendum abrogativo. Le norme vigenti sicuramente meritano miglioramenti e integrazioni ma, oltre al necessario sostegno di tali iniziative da parte dei lavoratori e delle lavoratrici, sarebbe opportuno che emergano da una comune, riconosciuta e condivisa esigenza di miglioramento delle condizioni lavorative di tutti/e.
Nel caso specifico del quesito il suo effetto potrà avere effetti significativi in alcuni ambiti lavorativi ove la moltiplicazione degli appalti sono il metodo utilizzato dai “veri” committenti per ridurre costi e le proprie responsabilità nel campo della sicurezza, pensiamo alle logistiche tra cui quelle di alcuni importanti gruppi della grande distribuzione che si nascondono dietro una nuvola di “cooperative” e finte tali.
Andare a votare sarà comunque utile per rendere qualche “re” nudo ……