Cassazione Penale, Sez. 4, 11 luglio 2019, n. 30489 – Operaio travolto dal cedimento franoso durante i lavori di scavo per la posa di tubazioni sotterranee. Responsabilità del RSPP per inidonea formazione

Questa sentenza è importante in quanto mette in discussione uno stereotipo consolidato: il RSPP sarebbe non responsabile penalmente, in genere, poichè non dispone del potere di spesa . Nei fatti la sentenza ricorda, come si afferma nel commento del sito Olympus  che ” il soggetto cui siano stati affidati i compiti del servizio di prevenzione e protezione, ancorché sia privo di poteri decisionali e di spesa, può essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere, nel sistema elaborato dal legislatore, che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l’adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione.”

Ringraziamo Olympus per il pregevole lavoro che svolge.

LA SENTENZA E IL COMMENTO DAL SITO OLYMPUS