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FONTE PUNTOSICURO.IT
Bologna, 6 Feb – La pubblicazione della Direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici (CEM), se ha introdotto diverse innovazioni nell’impianto protezionistico rispetto alla precedente Direttiva 2004/40/CE (specialmente in relazione alle esposizioni ai campi in bassa frequenza), non ha sostanzialmente modificato l’approccio verso i lavoratori con dispositivi medici impiantabili attivi (DMIA). Infatti i Livelli di Azione (LA) e i Valori Limite di Esposizione (VLE) stabiliti dalla Direttiva 2013/35/UE non garantiscono ancora “un’adeguata protezione di soggetti esposti a rischi particolari quali i portatori di dispositivi medici impiantabili attivi e già nel preambolo viene evidenziato come ‘problemi di interferenza, in particolare per quanto riguarda gli stimolatori cardiaci, possono verificarsi a livelli inferiori rispetto ai LA e dovrebbero pertanto essere oggetto di adeguate precauzioni e misure protettive’. E malgrado la direttiva “esiga una particolare attenzione a questo aspetto, non stabilisce in ogni caso pertinenti misure operative”.
Ad affrontare questo problema, fornendo utili informazioni in materia di valutazione è un intervento che si è tenuto al convegno “dBAincontri2016 – Campi Elettromagnetici nei luoghi di lavoro. Legislazione, Valutazione, Tutela” (Bologna, manifestazione “ Ambiente Lavoro”, 21 ottobre 2016).
Un intervento sulla valutazione del rischio per i portatori di DMIA
L’intervento “ Valutazione del rischio per i portatori di dispositivi medici impiantabili attivi (DMIA)”, a cura di Rosaria Falsaperla (INAIL – Dipartimento Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro e Ambientale) e Eugenio Mattei (ISS – Dipartimento Tecnologia e Salute), ricorda innanzitutto, come già raccontato anche in precedenti articoli di PuntoSicuro, che per dispositivo medico impiantabile attivo (DMIA) si intende ‘qualsiasi dispositivo medico attivo destinato ad essere impiantato interamente o parzialmente mediante intervento chirurgico o medico nel corpo umano o mediante intervento medico in un orifizio naturale e destinato a restarvi dopo l’intervento’ (ad esempio stimolatori cardiaci, defibrillatori, impianti cocleari, impianti al tronco encefalico, protesi dell’orecchio interno, neurostimolatori, pompe per l’infusione di farmaci, codificatori della retina).
E in relazione agli eventuali campi elettromagnetici, la direttiva 2007/47/CE stabilisce che tali dispositivi medici “devono essere progettati e fabbricati in modo da eliminare o ridurre al minimo i rischi connessi con condizioni ambientali ragionevolmente prevedibili, in particolare quelli connessi con i campi magnetici, le influenze elettriche esterne, le scariche elettrostatiche. Questo requisito include la necessità di prevenire possibili effetti di interferenza causati da campi elettromagnetici a cui il dispositivo può essere esposto, effetti rilevanti ai fini della valutazione dei rischi dei lavoratori portatori di DMIA
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