Covid-19 – I lavoratori hanno il diritto di rifiutare la prestazione lavorativa a fronte di una cattiva gestione del rischio contagio ?

 

Sul quotidiano belga Le Soir è apparso un articolo di Elise Dermine, professore di diritto del lavoro presso l’ULB; Sophie Remouchamps, docente presso ULB e avvocato specializzato in diritto del lavoro; Laurent Vogel, docente presso ULB e ricercatore senior in medicina del lavoro presso l’European Trade Union Institute.

“I lavoratori hanno il diritto di recesso in Belgio”

In questo articolo si sottolinea il fatto che anche in Belgio, come in Francia, nella legislazione del lavoro esiste il riconoscimento del “diritto di recesso” che consente ai lavoratori di rifiutare di lavorare se affrontano una situazione di grave e imminente pericolo per la loro salute sul lavoro. Se esercitano legittimamente questo diritto, i lavoratori non possono essere soggetti a penalità o detrazioni dai salari.
Secondo gli AA questo strumento normativo ha consentito in Francia ai lavoratori di un Centro Amazon di ottenere la chiusura delle attività in ragione della carenze nella gestione del rischio Covid-19. Sempre in Francia il contenzioso sollevato dai lavoratori anche di servizi essenziali ha permesso loro di ottenere il risanamento degli ambienti e la disponibilità dei DPI appropriati.


Lavoratori delle poste, camionisti, impiegati di banca e persino la polizia si sono rifiutati di iniziare il lavoro fino a quando guanti e maschere non sono stati messi a disposizione per proteggerli. Nella legislazione belga le droit de retraite esiste ma non è stato finora utilizzato come diritto individuale del lavoratore di sottrarsi ad una situazione di rischio imminente. Gli AA suggeriscono che anche in Belgio il diritto di sottrarsi al rischio qualora non vi siano le condizioni di sicurezza dal contagio Covid-19 venga utilizzato come si fa in Francia.
In Italia esiste una specifica norma che prevede il diritto di rifiutare o allontanarsi da un lavoro considerato dal lavoratore un pericolo grave e imminente per la propria incolumità, l’art.44 del D.lvo 81/2008
recita: “Articolo 44 – Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato
1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a
meno che non abbia commesso una grave negligenza.”

Il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 non richiama in alcun modo le eventualità previste dall’art.44 del D.lgvo 81/2008. Cosa possono fare i lavoratori qualora si trovino davanti ad una situazione di grave imperizia imprudenza e negligenza nella gestione aziendale del contrasto al contagio da Covid-19 ? I lavoratori, il sindacato, nel caso di gravi deficienze gestionali dell’azienda, potranno avvalersi dell’art.44 del D.lgvo 2008 e dovranno poi affrontare un lungo e costoso contenzioso legale ? Questo è il quesito per la realtà italiana che ci suggerisce l’articolo dei giuslavoristi belgi.
Speriamo per davvero la grande maggioranza delle imprese abbia predisposto le riaperture nelle condizioni ottimali per gestire il rischio Covid-19 così come previsto nel Protocollo. Si deve tuttavia essere pronti ad affrontare con fermezza le situazioni anomale che potrebbero mettere a rischio la salute e la vita dei lavoratori e rilanciare focolai di contagio.

Gino Rubini, editor di Diario Prevenzione