OBBLIGHI E DIVIETI

                                            

di Francesco Domenico Capizzi*

Obblighi e divieti accompagnano la nostra vita quotidiana, dal ritmo dei semafori ai sensi unici, dai divieti di transito e di parcheggio alle strisce pedonali, dalle norme per la sicurezza sul lavoro all’obbligo di utilizzare casco e cinture di sicurezza, dalle limitazioni nella balneazione al divieto di fumare nei luoghi pubblici, per citarne soltanto una manciata delle vaste normative e legislazioni in vigore senza riscontrare particolari contrasti da parte di singoli cittadini e rappresentanze organizzate:  

  • La  Legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo 1 comma 622 stabilisce: “L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d’età “. L’art. 731 del c.p. giudicherà “chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giustificato motivo, di impartirgli l’istruzione elementare”.  
  • L’uso del casco fu reso obbligatorio a partire dal decreto legislativo dell’11 gennaio 1986 per tutti i conducenti e i passeggeri di ciclomotori e motocicli, sia maggiorenni che minorenni. Il suo utilizzo ha avuto l’effetto di risparmiare danni gravi cerebrali nel 65% degli incidenti a livello nazionale con punte massime del 75% nelle Regioni del nord e minimi del 55% nelle meridionali dove la norma è spesso elusa (Società italiana di Ortopedia e Traumatologia, 2018). In fondo, la legge obbliga un privato cittadino a compiere un atto di interesse individuale per la prevenzione di un possibile danno a sé stesso e soltanto marginalmente d’interesse pubblico per le conseguenze diagnostico-terapeutiche successive all’evento acuto e alle conseguenze socio-sanitarie. 
  • L’obbligatorietà dell’uso delle cinture di sicurezza sui sedili anteriori delle automobili risale alla legge omonima dell’11 aprile 1988, modificata nel 2003 avendo esteso l’obbligo ai passeggeri dei sedili posteriori. Le cinture di sicurezza si sono dimostrate dispositivi di primaria importanza: riducono il rischio di mortalità dal 27 al 50% evitando che il guidatore e i passeggeri urtino all’interno del veicolo e vengano catapultati all’esterno al momento dell’impatto. Da considerare che alla velocità di 50 km/h un corpo senza cintura di sicurezza impatterebbe contro volante, cruscotto e parti metalliche con una decelerazione che si tramuta in 100 volte il reale peso del corpo. Nel 2019 gli incidenti con lesioni fisiche rilevanti sono ammontati a 172.183  e con 3.173 decessi entro 30 giorni dagli eventi, le cui cause sono attribuite quasi interamente a comportamenti difformi dal codice della strada, dalla segnaletica e dal buon senso (ISTAT, 2019).
  • La legge varata il 16 gennaio 2003 n. 3 all’art. 51 stabilisce il persistere del “divieto di fumare nei locali chiusi, ad eccezione di quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico “. Si tratta di una restrizione, mai radicalmente contestata e di fatto accettata e seguita da tutti, su un consumo individuale che si ripercuote negativamente sulla propria salute (rischi stimati attorno a 30 volte superiori) e di una collettività per gli effetti da fumo passivo che si aggirano attorno all’8-10% della popolazione esposta. In Italia le vittime attribuiti al tabagismo, attivo e passivo, nel solo 2020 hanno superato la cifra di 93.000. 
  • Le “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, modificate dalla Legge di conversione 31 luglio 2017 n. 119, prevede le seguenti “vaccinazioni obbligatorie per i minori di età compresa tra zero e sedici anni: anti-poliomielitica, difterica, tetanica, epatite B, pertosse,, Haemophilus influenzae tipo b, morbillo, rosolia, parotite, varicella”.  L’obbligatorietà per le ultime quattro (morbillo, rosolia, parotite, varicella) è soggetta a revisione ogni tre anni in base ai dati epidemiologici e delle coperture vaccinali raggiunte secondo il  Piano    nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019”. 
  • A partire dal 27 dicembre 2020, inizio della campagna vaccinale anti-Covid 19, una stretta minoranza della popolazione italiana ed europea ha manifestato anche duramente, l’opposizione pregiudiziale all’uso di vaccini      appellandosi al diritto di libertà e autodeterminazione. 

          Tutte le Costituzioni occidentali garantiscono libertà di pensiero, coscienza, espressione e di informazione e rispetto della vita privata. Nel nostr ordinamento costituzionale il diritto alla salute è sancito dall’art.32, definito non per caso “fondamentale”, unico diritto sottolineato dalla Carta con un aggettivo tanto qualificato, da cui discendono conseguenze politiche,socio- sanitarie e giuridiche riassumibili nel “bene comune”. 

 Sebbene il secondo comma dell’articolo ponga limiti invalicabili affermando che “nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana” tuttavia, osservando tutti i precetti posti a fondamento della dignità umana, l’adozione di provvedimenti eccezionali, secondo alcuni esperti di dubbia costituzionalità, sono stati e sono necessari nella impervia battaglia contro la pandemia, intesa come complesso di condizioni che garantiscono la vita e l’integrità dell’intera collettività in nome del Bene comune.

Ne discende che l’obbligo vaccinale può legittimamente essere imposto solo con legge ordinaria, mentre per gli operatori sanitari l’obbligo discende direttamente dall’art. 32 della Costituzione, a cui aggiungere il Codice di deontologia medica del 18 maggio 2014 fatto proprio da tutti gli Ordini specifici.

  • Già docente di Chirurgia generale nell’Università di Bologna e direttore delle Chirurgie generali degli ospedali Bellaria e maggiore di Bologna