COVID-19: Sospensione termini di prescrizione e decadenza prestazioni Inail. Tutela infortunistica per infezione da Coronavirus

Fonte Inail.it

Con la circolare n. 13 del 3 aprile 2020 sono fornite indicazioni in merito alla sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per le richieste di prestazioni e la revisione delle rendite Inail, nonché per la tutela degli infortuni sul lavoro per infezione da nuovo coronavirus.

La circolare n. 13 del 3 aprile 2020 chiarisce che l’art. 42, co. 1, del d.l. 18/2020 ha sospeso dal 23 febbraio 2020 al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle richieste di prestazioni erogate dall’Inail, nonché dei termini di decadenza per la revisione delle rendite che scadono nel predetto periodo.

La sospensione si applica anche nei casi di domande per ottenere la rendita in caso di morte in conseguenza di infortunio, nonché di richieste, sia su domanda del titolare sia su disposizione dell’Inail, di revisione delle rendite per inabilità permanente, per infortunio e/o per malattia professionale. I termini riprendono a decorrere dalla scadenza del predetto periodo di sospensione.

La circolare, inoltre, precisa che i casi di infezione da nuovo coronavirus, contratta in occasione di lavoro, e occorsi a qualsiasi soggetto assicurato Inail, sono inquadrati come infortuni sul lavoro.

Definito anche l’ambito soggettivo dei destinatari della tutela infortunistica.
Sono tutelati innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, per i quali vi è una presunzione di origine professionale dell’infortunio, considerata l’elevatissima probabilità che questi lavoratori vengano a contatto con il virus.
Lo stesso principio si applica anche ad altre categorie di lavoratori che operano in costante contatto con l’utenza, come ad esempio, i lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, ecc..

Il termine iniziale della tutela Inail decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro attestato da certificazione medica per avvenuto contagio, ovvero dal primo giorno di astensione dal lavoro coincidente con l’inizio della quarantena, sempre per contagio da nuovo coronavirus, anche se accertato successivamente all’inizio della quarantena.

Il medico certificatore deve predisporre e trasmettere telematicamente la prescritta certificazione medica di infortunio all’Inail.
Per il datore di lavoro permane l’obbligo di denuncia/comunicazione d’infortunio all’Inail, allorché è venuto a conoscenza del contagio occorso al lavoratore.

Nel caso di decesso del lavoratore spetta ai familiari anche la prestazione economica una tantum del Fondo delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, prevista sia per i soggetti assicurati Inail, sia per i soggetti per i quali non sussiste il predetto obbligo assicurativo.

Gli eventi di contagio da nuovo coronavirus accaduti durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro sono configurabili come infortuni in itinere. In tale fattispecie, il riconoscimento medico-legale sarà guidato dal dato epidemiologico.
Sempre in merito all’infortunio in itinere, poiché durante il periodo di emergenza epidemiologica il rischio di contagio è molto più probabile in aree o a bordo di mezzi pubblici affollati, al fine di ridurne la portata, il mezzo di trasporto privato per raggiungere dalla propria abitazione il luogo di lavoro e viceversa è considerato necessitato.
Tale deroga vale per tutta la durata del periodo di emergenza epidemiologica, secondo le disposizioni e i tempi dettati in materia dalle autorità competenti.

Gli eventi infortunistici derivanti da infezione da nuovo coronavirus non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico.

Per maggiori informazioni consultare la circolare n. 13 del 3 aprile 2020.