Salute Sicurezza Lavoro, la Legge 215/21 modifica il D.lgs 81. 12 domande al Governo, ai Ministri del Lavoro, della Salute e alle Regioni

 

 

Il Decreto Legge 146/21 recentemente convertito in Legge 215/21 contiene alcune importanti novità in materia di sicurezza del lavoro che hanno dato e stanno dando vita a numerosi dibattiti e prese di posizione. Novità che non mancheranno di ricadute soprattutto negli assetti istituzionali.

Tra le testimonianza richiamo la lettera aperta che alcuni “preventori”, tra i quali la sottoscritta, hanno indirizzato al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro del Lavoro, al Presidente della Conferenza delle Regioni, lettera sottoscritta da più di 1000 firmatari, nella quale sono state espresse  perplessità e critiche. 

In aggiunta, quale “preventore” di lunga data (ho dato il mio contributo alla nascita degli SMAL dove poi ho cominciato a lavorare proseguendo tutta la mia vita professionale nei Servizi di prevenzione delle ASL) desidero porre alcune domande a chi ha dato vita alle modifiche dell’assetto istituzionale, pensate, a mio  avviso, troppo frettolosamente, senza un aperto confronto con tutte le istituzioni coinvolte e con i professionisti che tutti i giorni operano sul campo, come per dare, comunque sia (“a prescindere” direbbe Totò), un segnale di interesse al problema degli infortuni sul lavoro.

  • Se l’intento del Governo era quello di rafforzare la vigilanza sulla salute e sicurezza dei lavoratori perché non sono stati presi provvedimenti per  rafforzare i Servizi PSAL delle ASL, eliminando i blocchi di assunzioni e cominciando a compensare le perdite di personale con un piano di nuove assunzioni dedicate?
  • Perché si è voluto rafforzare, giustamente ma unicamente, l’INL e non anche le strutture del SSN?
  • Che ruolo intende giocare il Ministero della Salute per rafforzare le strutture del SSN deputate alla prevenzione, e in particolare, in questo caso, quelle deputate alla prevenzione nei luoghi di lavoro?

  • Perché nei provvedimenti governativi (PNR, Legge di Bilancio, provvedimenti ad hoc per il SSN, ….) non sono previste risorse per la prevenzione ma solo risorse per l’assistenza, ospedaliera e territoriale? Eppure la prevenzione è una gamba del SSN, così come lo sono la cura e la riabilitazione, e l’importanza e al contempo la carenza di prevenzione sono emerse con forza nel corso della recente pandemia.
  • Perché il Ministero della Salute, d’intesa con le Regioni, non definisce degli standard di personale per i Dipartimenti di Prevenzione e per i Servizi PSAL, così come è stato fatto per altre strutture assistenziali del SSN?
  • Perché il Ministero della Salute, d’intesa con le Regioni e con il Ministero dell’Istruzione, non predispone un piano che definisca le disponibilità di posti nei corsi universitari e di specializzazione per formare un numero adeguato di professionisti della prevenzione, in particolare da dedicare alle strutture del SSN e dei SSR?
  • Si parla tanto di rafforzare il coordinamento tra le varie istituzioni che hanno compiti in materia di sicurezza del lavoro: perché non si rafforza il Comitato ex art. 5 del D.Lgs. 81/08, che appunto ha compiti di coordinamento, dotandolo di risorse e poteri reali? permettendogli così di svolgere concretamente le funzioni assegnategli per legge?
  • L’estensione di competenze all’INL impone ancor più la necessità di rafforzare il coordinamento con le ASL: non era forse il caso di riunire urgentemente il Comitato ex art. 5 per dare indicazioni condivise? Come mai non è ancora stato fatto nonostante la richiesta delle Regioni? 
  • Regioni e INL hanno, invece, dato separatamente indicazioni di interpretazione delle nuove norme e operative di cui al DL 146/21: è questo che si intende per coordinamento?
  • La circolare n. 4 dell’INL del 9/12/21 invita i propri organismi territoriali a raccordarsi e coordinarsi con le ASL: non era il caso di dare l’esempio, peraltro mancato in tutti questi anni, di un coordinamento centrale per fornire interpretazioni e indicazioni condivise?
  • L’ art. 8 del D.Lgs 81/08 riformulato dal DL 146/21 prevede che “L’INAIL rende disponibili ai Dipartimenti di prevenzione delle ASL, per l’ambito territoriale di competenza, e all’INL i dati relativi alle aziende assicurate, agli infortuni denunciati, ivi compresi quelli sotto la soglia di indennizzabilità, e alle malattie professionali denunciate”; solo l’INL avrà, dunque, i dati complessivi che le Regioni non avranno più? assurdo, inoltre, che non li abbia il Ministero Salute. Se i dati servono per programmare le attività e verificarne i risultati i dati devono essere nazionali e in possesso di tutti i decisori.
  • Il nuovo art. 14 del D.Lgs.81 prevede la sospensione dell’attività di impresa o dell’attività lavorativa  nel caso di alcune violazioni alle norme del medesimo Decreto. Alcuni esempi con le relative indicazioni contenute nella circolare n. 4 dell’INL: 

– in tema di valutazione dei rischi “il provvedimento di sospensione possa essere adottato solo laddove sia constatata la mancata redazione del DVR di cui all’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008”, 

– in tema di Servizio di Prevenzione e Protezione “il datore di lavoro non abbia costituito il servizio di prevenzione e protezione e non abbia altresì nominato il RSPP”.
 

Davvero si ritiene questo provvedimento rilevante per il contrasto alle condizioni di insicurezza dei lavoratori? Già nel  2003 il Monitoraggio sull’applicazione del D.Lgs. 626/94, attuato dal Coordinamento tecnico per la prevenzione delle Regioni e Province Autonome su un campione nazionale di oltre 8000 imprese, aveva dimostrato che gli adempimenti formali di cui sopra erano stati attuati in percentuali rispettivamente del 96% e del 95%, ciò che era inadeguato era la qualità e la funzionalità di tali strumenti di prevenzione.  

Mi auguro che alcuni degli impegni delineati dal Ministro del lavoro Orlando nella sua audizione del luglio scorso alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro e nella Informativa del 22/12/21 alla Camera dei deputati vengano realizzati previo confronto con tutte le istituzioni in campo e con le forze sociali, evitando ulteriori ed affrettati provvedimenti che comportino conflitti istituzionali; ma anche che gli ulteriori provvedimenti governativi volti a favorire la ripresa economica tengano in dovuto conto anche le ripercussioni degli stessi sulla sicurezza dei lavoratori.

Susanna Cantoni  Medico del lavoro, già Direttore del dipartimento di Prevenzione ASL/ATS Milano

28/12/21

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2 commenti su “Salute Sicurezza Lavoro, la Legge 215/21 modifica il D.lgs 81. 12 domande al Governo, ai Ministri del Lavoro, della Salute e alle Regioni”

  1. Condivido il commento critico mirato e pertinente nel merito. Il provvedimento di modifica del Dlgs 81 va di fretta e si e’ letteralmente scordato che competenze e risorse nel campo della sorveglianza in campo ci sono già e andavano rafforzate non moltiplicate in maniera avulsa come già e successo per le Arpa. Ogni governo genera un porto…

  2. Ai quesiti già posti e che condivido, aggiungerei: “Come si coniuga la competenza del personale dell’Ispettorato del Lavoro (Min. del Lavoro) rispetto alle attività di vigilanza nella prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro che la norma istitutrice il Servizio Sanitario Nazionale (L. 833/78) ha voluto inserire proprio nelle attività sanitarie peraltro assicurate dai LEA (livelli essenziali di assistenza). Peraltro la recente normativa che istituisce gli ordini delle professioni sanitarie ha voluto ricomprendere la prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro nelle competenze dell’ordine professionale dei tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro ordine per il quale sono previsti percorsi formativi universitari specifici e l’iscrizione all’ordine TRSM”

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