Il dl 113/2018 (cd. decreto Salvini), convertito con l. 132/2018, rivela un disegno unificatore, lucido e crudele: colpire gli emarginati, privandoli di dignità e diritti. Gli avvocati, i pm ed i giudici sono chiamati ad una sfida densa di valori costituzionali, con cui affrontare consapevolmente quella “linea di politica criminale, di politica sociale e di politica tout court”che ne costituisce la cifra dominante.
di Livio Pepino
già consigliere della Corte di cassazione
direttore Edizioni Gruppo Abele
1. Tanto tuonò che piovve. Il decreto legge 4 ottobre 2018 n. 113, in tema di immigrazione e cittadinanza, è stato convertito, con piccole modifiche e integrazioni, nella legge 1 dicembre 2018, n. 132. Il Ministro dell’interno e segretario della Lega Matteo Salvini esulta. Non senza ragione, dal suo punto di vista. La rottura del sistema realizzata con il decreto – pur anticipata da provvedimenti di diversi governi e da tempo nell’aria – è, infatti, di grande portata.
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Si comincia con l’immigrazione.
Scompare il permesso di soggiorno per motivi umanitari (solo in parte sostituito da permessi parcellizzati per situazioni specifiche e limitate) e, con esso, la protezione che in questi anni ha contribuito in maniera significativa a dare attuazione al diritto di asilo previsto dall’articolo 10, comma 3, Costituzione; viene portato da 90 a 180 giorni il periodo massimo di possibile trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri (CPR) e viene introdotto il trattenimento per un massimo di 30 giorni in hotspot o in Centri governativi di prima accoglienza dei richiedenti asilo «per la determinazione o la verifica dell’identità e della cittadinanza» (così aumentando a dismisura l’area della detenzione amministrativa, id est del carcere senza reato); viene sostanzialmente smantellato il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati gestito dai Comuni (SPRAR), espressione di un modello di accoglienza inclusivo e diffuso sul territorio da oggi riservato esclusivamente ai titolari di protezione internazionale e ai minori non accompagnati, mentre i richiedenti asilo possono trovare accoglienza solo nei centri governativi di prima accoglienza e nei centri di accoglienza straordinaria (CAS); in caso di diniego dell’asilo è previsto, anche in pendenza di ricorso, l’obbligo di lasciare il territorio dello Stato (salvo gravi motivi di carattere umanitario) per chi è sottoposto a procedimento penale o condannato, anche con sentenza non definitiva, per alcuni reati gravi e di media gravità; viene previsto il rigetto della domanda di asilo per manifesta infondatezza in una pluralità di ipotesi, tra cui quelle, non certo eccezionali per chi fugge da guerre o persecuzioni, di ingresso illegale nel territorio dello Stato e di mancata presentazione tempestiva della domanda; viene affidata ai Ministeri degli esteri, dell’interno e della giustizia la predisposizione e l’aggiornamento di un «elenco dei Paesi d’origine sicuri» per i cui cittadini il diritto di asilo è concedibile solo in presenza di «gravi motivi» di carattere personale; vengono aumentati gli adempimenti a carico delle cooperative sociali che si occupano di migranti (e di esse soltanto) con la previsione dell’obbligo di pubblicare trimestralmente nei propri siti Internet o portali digitali «l’elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale».
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