Cassazione Penale, Sez. 3, 05 luglio 2018, n. 30170 – Mancanza di impianti elettrici a norma nei plessi scolastici: responsabilità del Sindaco quando non attribuisce espressamente la qualifica di datore di lavoro al dirigente del settore competente

Cassazione Penale, Sez. 3, 05 luglio 2018, n. 30170 – Mancanza di impianti elettrici a norma nei plessi scolastici: responsabilità del Sindaco quando non attribuisce espressamente la qualifica di datore di lavoro al dirigente del settore competente

Nelle pubbliche amministrazioni l’attribuzione della qualità di datore di lavoro a persona diversa dall’organo di vertice non può che essere espressa, anche perché comporta i poteri di gestione in tema di sicurezza. Sono gli organi di direzione politica che devono procedere all’individuazione, tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici, non essendo per tale ragione possibile una scelta non espressa e non accompagnata dal conferimento di poteri di gestione alla persona fisica; di conseguenza, in mancanza di tale individuazione permane in capo a suddetti organi l’indicata qualità, anche ai fini dell’eventuale responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica.
Pertanto, il sindaco di un Comune va esente da responsabilità in materia antinfortunistica, in base all’art. 2, comma 1, lett. b),  d.lgs. n. 81 del 2008, solo se procede all’individuazione dei soggetti cui attribuire in sua vece la qualifica di datore di lavoro (Sez. 3, n. 15206 del 22/03/2012 – dep. 20/04/2012, Passiu, Rv. 252383); viceversa, l’organo di direzione politica che non abbia espressamente attribuito la qualifica di datore di lavoro al dirigente del settore competente, conserva lui stesso la qualifica.

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