Mediche e medici della Ausl di Romagna sottoposti per decreto della Procura di Ravenna a perquisizione domiciliare alle 5 di mattina e condotti in Questura

24 febbraio 2026 .Comunicato Stampa delle/i difensori.
Non ci stanno a passare per delinquenti e falsificatori le mediche e i medici della Ausl Romagna, sottoposti per decreto della Procura di Ravenna a perquisizione domiciliare alle 5 di mattina e successivamente condotti in Questura, dove sono rimasti per oltre 10 ore a causa dei certificati con cui hanno dichiarato l’incompatibilità di alcune persone straniere alla detenzione nei CPR, Centri di permanenza per il rimpatrio.
I nostri assistiti, per nostro tramite, prendono in questa sede la parola, senza delegare altri a farsi loro portavoce. Le singole posizioni restano diverse e tuttavia meritevoli di alcuni rilievi comuni.
Innanzitutto, ribadiscono pubblicamente che tutti i dati clinici riportati nei certificati redatti corrispondono al vero: nessuna falsità è ravvisabile nelle certificazioni.
Il coinvolgimento dei sanitari nella procedura trova fondamento nella Direttiva del Ministero dell’Interno del 2022 (c.d. direttiva Lamorgese), la quale prevede che, prima dell’ingresso o della prosecuzione del trattenimento nei CPR, il cittadino straniero sia sottoposto a valutazione sanitaria volta a verificare la sussistenza di condizioni patologiche o di vulnerabilità incompatibili con la detenzione amministrativa. Il nostro ordinamento riconosce che la certificazione medica debba essere resa in piena autonomia professionale, sulla base di criteri esclusivamente clinici, e che l’autorità di pubblica sicurezza si limiti a richiedere l’accertamento sanitario, senza interferire nel merito della valutazione sanitaria, ne diversamente potrebbe essere.
Ciascuno dei medici dell’AUSL Romagna rivendica di essersi attenuto scrupolosamente a tale cornice procedurale.
Parimenti, essi hanno agito nel pieno rispetto del Codice di Deontologia Medica, che impone al sanitario di fondare le proprie determinazioni unicamente su criteri scientifici e clinici, agendo in scienza e coscienza e ponendo al centro la tutela della salute e della dignità della persona assistita.
Le conclusioni di incompatibilità alla permanenza nel CPR espresse nei casi oggetto di indagine costituiscono quindi valutazioni tecnico-professionali che possono eventualmente risultare non coincidenti con le esigenze di ordine pubblico o con finalità di gestione amministrativa dei flussi migratori, ma tali esigenze restano ontologicamente estranee alla funzione sanitaria e non possono condizionare l’autonomia del giudizio medico.
Ciascuno dei nostri assistiti rivendica di avere maturato la propria esperienza e le proprie competenze in materia, consultandosi e documentandosi attraverso la letteratura scientifica, presso l’Ordine e presso Associazioni autorevoli ed esperte in materia di salute dei migranti. Si riconosce pienamente nella posizione della FNOMCeO – Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, che ha espresso condivisione e solidarietà nel suo o.d.g. 20 febbraio 2026.
L’intera vicenda deve essere letta anche alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale (sentenza 96/2025) in materia di CPR, con la quale la Corte ha ribadito che il trattenimento amministrativo incide sulla libertà personale tutelata dall’art. 13 della Costituzione e che, pertanto, deve essere disciplinato da una legge formale che ne determini in modo puntuale presupposti, limiti, modalità e garanzie. La Corte ha ritenuto la normativa vigente del tutto inidonea a definire quali siano i «modi» della restrizione della libertà e i diritti delle persone trattenute nel CPR in un periodo che potrebbe protrarsi fino a 18 mesi. Per questo ha chiesto al legislatore di rispettare il suo dovere, introducendo una normativa che assicuri il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità della persona trattenuta.
I difensori:
Carlo Alberto Baruzzi
Francesca Cancellaro
Sonia Lama
Marco Martines
Maria Elena Monaco
Maria Virgilio

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