Fonte: Salute Internazionale che ringraziamo
S.I.M.M. – Società Italiana Medicina delle Migrazioni
I fatti accaduti il 12 febbraio 2026 presso l’Ospedale di Ravenna — con la perquisizione del reparto di Malattie Infettive e l’indagine a carico di sei medici — segnano un grave attacco alla professione medica, alla sua deontologia e alla cura delle persone.
La Società Italiana di Medicina delle Migrazioni (SIMM), appoggiandosi alla presa di posizione del Presidente della Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) Filippo Anelli del 13 febbraio 2026, e richiamando il proprio appello del 16 giugno 2025 sostenuto dalla stessa FNOMCeO, vuole richiamare alcuni principi cardine della professione medica e della nostra Costituzione.
- L’attacco all’autonomia e alla deontologia medica non è accettabile
Il medico ha il dovere etico e giuridico di agire in scienza e coscienza, con l’unico obiettivo della tutela della vita e della salute (Art. 4 del Codice Deontologico). Sindacare una valutazione clinica di inidoneità al trasferimento in un Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR), richiesta dall’art. 3 della Direttiva del Ministero dell’Interno del 19/05/2022, attraverso strumenti repressivi significa trasformare un atto medico in un atto di polizia. La decisione clinica non può essere subordinata a esigenze di ordine pubblico o di scelta politica.
- La patogenicità dei CPR è un dato scientifico, non un’opinione
Le inidoneità certificate dai colleghi non sono arbitrarie, ma si fondano su dati clinici e sull’evidenza scientifica della natura intrinsecamente patogena dei CPR. Come attestato dal Policy Brief della World Health Organization (WHO) del gennaio 2026, la detenzione amministrativa delle persone migranti è una causa diretta di malattie infettive e disturbi psichiatrici gravi.
In tali contesti, il medico che certifica l’inidoneità agisce per prevenire un danno alla salute, in pieno adempimento del principio etico di non maleficenza. I medici hanno il dovere di onorare l’Articolo 32 del Codice di Deontologia Medica (Doveri del medico nei confronti dei soggetti fragili) che afferma che “Il medico tutela il minore, la vittima di qualsiasi abuso o violenza e la persona in condizioni di vulnerabilità o fragilità psico-fisica, sociale o civile in particolare quando ritiene che l’ambiente in cui vive non sia idoneo a proteggere la sua salute, la dignità e la qualità di vita.”
- Si è trattato di un modus operandi lesivo della dignità dei medici e pericoloso per la cura dei pazienti
Le modalità riferite della perquisizione a Ravenna, condotta con modalità simili a quelle contro le organizzazioni criminali, umiliano il personale sanitario, distolgono risorse dalla cura dei pazienti e creano un clima di intimidazione che mina la serenità necessaria all’esercizio della professione. Inoltre tale condotta si configura come interruzione di un pubblico servizio (Art. 340 c.p.), mettendo a rischio la continuità assistenziale per tutti i pazienti ricoverati e in attesa di cure. - La tutela della salute è un pilastro costituzionale
L’Articolo 32 della Costituzione definisce la salute un “fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”. Questo diritto non decade con lo status giuridico di una persona. L’autonomia del giudizio medico dalle procedure di polizia è garanzia per il mantenimento di un sistema sanitario universalistico e umano.
La Società Italiana di Medicina delle Migrazioni esprime piena solidarietà ai colleghi indagati, che hanno onorato la propria missione nonostante le pressioni di un sistema che vorrebbe la medicina asservita a discutibili decisioni politiche, ringrazia il Presidente della FNOMCeO Anelli e gli Ordini dei medici provinciali dell’Emilia Romagna per la loro ferma presa di posizione in difesa dell’inviolabilità dell’atto medico da ingerenze estranee alla diagnosi e alla terapia medica e invita le altre Società Medico-Scientifiche Italiane ad associarsi alle parole del Presidente Anelli e alla presente dichiarazione in difesa della cura dei pazienti e della deontologia medica.
Se la cura diventa un reato, la democrazia stessa è in pericolo.
La salute non è una variabile dell’ordine pubblico. Per la tutela delle persone migranti
Notizia flash del 29 Geannaio 2026
Appello dei professionisti della salute per la tutela delle persone migranti, in risposta alla Circolare del Ministero dell’Interno del 20/01/2026
Nella circolare rivolta alle prefetture dal Ministro dell’Interno il 20 gennaio 2026, che punta ad aumentare la capienza dei CPR e a facilitare le espulsioni, le indicazioni per ritardare la visita medica di idoneità dopo l’ingresso nei CPR dal punto di vista della sanità pubblica rappresentano una sfida al Codice Deontologico e alla tutela della salute, che sollecitano le seguenti riflessioni:
- La visita medica è un atto preventivo inderogabile e non un ostacolo burocratico da snellire: ne consegue che, clinicamente e legalmente:
- La valutazione di idoneità deve essere preventiva all’ingresso in comunità ristretta per identificare vulnerabilità (psichiatriche, infettive o croniche) che l’ambiente del CPR aggraverebbe.
- o Ritardare la visita significa esporre sia il trattenuto sia la comunità (incluso il personale medico e di polizia) a rischi sanitari elevati, come focolai infettivi o eventi critici (suicidi, autolesionismo).
- Il medico deve rispondere al Codice di Deontologia Medica, non alle circolari prefettizie:
- o L’Art. 32 della Costituzione e il Codice Deontologico impongono al medico di operare in autonomia per la tutela della vita e della salute.
- o Accettare che una persona venga trattenuta senza una preventiva valutazione di idoneità la pone a rischi di salute potenzialmente gravi e inaccettabili.
- È in contrasto con la giurisprudenza recente: nel 2025 il Consiglio di Stato ha annullato parti dei capitolati d’appalto dei CPR proprio per l’inadeguatezza degli standard sanitari e della prevenzione del rischio suicidario. Una circolare che indebolisce ulteriormente i controlli medici preventivi è in contrasto con le istanze di tale sentenza.
La stessa Circolare del 20 gennaio 2026 sollecita protocolli con i SerD per facilitare il trattenimento delle persone “tossicodipendenti”: i CPR non possiedono i requisiti per una presa in carico da parte dei servizi per le tossicodipendenze dei pazienti con disturbo da uso di sostanze (DUS) secondo i criteri del DSM5; tali situazioni rientrano quindi tra i criteri di inidoneità sanciti dall’art. 3 della Direttiva del Ministero degli Interni del 19 maggio 2022 per queste ragioni:
- Inidoneità di principio: il CPR è una struttura di detenzione amministrativa priva di finalità terapeutiche e riabilitative, il trattenimento di un soggetto con DUS attivo contrasta con il diritto costituzionale alla cura. La “gestione” interna tramite protocolli SerD si riduce spesso a una mera terapia sostitutiva o farmacologica per il controllo dei sintomi astinenziali, senza una reale presa in carico.
- Rischio di eventi critici: La privazione della libertà in un soggetto con problemi di salute mentale legati alle dipendenze aumenta notevolmente il rischio di atti autolesivi e di suicidio.
- Primato della continuità terapeutica: la deontologia medica e le evidenze cliniche impongono l’invio ai servizi territoriali (e non il trattenimento) perché è l’unica via per garantire la sicurezza del paziente e l’efficacia del trattamento, che il regime detentivo del CPR rende tecnicamente impossibili.
Sottoscrivere protocolli che avallino il trattenimento di persone con disturbi da uso di sostanze significa, per il medico, determinare una condizione di rischio clinico inaccettabile. La tossicodipendenza non è un problema di ordine pubblico, ma una condizione complessa che richiede contesti di cura incompatibili con il CPR.
Ci appelliamo agli Ordini dei medici e alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (FNOMCeO), alle realtà scientifiche, sociali e istituzionali di tutela delle persone migranti e delle persone in detenzione, e in particolare al Garante Nazionale delle persone private della libertà personale, per
- Ribadire che le valutazioni di idoneità medica alla vita in comunità ristretta devono essere effettuate prima del trasferimento nei CPR.
- Chiedere un pronunciamento urgente che ribadisca l’obbligo per ogni medico di non sottostare a indicazioni che limitino l’efficacia dell’accertamento sanitario.
- Segnalare che il ritardo nelle visite, unito alla mancanza di mediatori culturali, impedisce una corretta diagnosi, rendendo nulla la valenza della certificazione.
- Denunciare il rischio che la citata Circolare venga usata per aggirare il parere medico per scopi unicamente securitari.
La salute non è una variabile dipendente dall’ordine pubblico. Un medico che accetta di ritardare o formalizzare una visita di idoneità senza i tempi e gli strumenti necessari abdica alla propria missione professionale e si espone a precise responsabilità deontologiche e legali.
Vittorio Agnoletto, membro del direttivo di Medicina Democratica
Nicola Cocco, infettivologo della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni (SIMM)
Antonello D’Elia, presidente di Psichiatria Democratica
Salvatore Fachile, avvocato dell’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI)
Gavino Maciocco, coordinatore e direttore editoriale di Saluteinternazionale.info
Monica Minardi, presidente di Medici Senza Frontiere (MSF) Italia
Chiara Montaldo, Head of Medical Unit di MSF Italia