Autore: Maurizio Mazzetti che ringraziamo Fonte: ilmanifestoinrete Concludo qui l’esame del Decreto legge 159/2025 sulla sicurezza sul lavoro (SSL)(sul quale si vedano i precedenti articoli QUI e QUI) nella parte in cui tratta della formazione obbligatoria su prevenzione e sicurezza; il che fornisce lo spunto per una riflessione a più ampio raggio. Le modifiche riguardano il TU 81/2008, cioè: l’articolo 6 del TU 81/2008, quello relativo appunto alla formazione obbligatoria, estende l’obbligo di aggiornamento periodico dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) anche alle imprese con meno di 15 dipendenti, sia pure con rinvio ai CCNL stipulati dalle OO.SS. più rappresentative (fonti sindacali riferiscono che tale aggiornamento periodico non obbligatorio era già svolto in molte realtà, ma ben venga l’obbligatorietà); è aggiunto un nuovo articolo, il 3 bis, che estende gli obblighi di prevenzione ed appunto formazione alle organizzazioni di volontariato della protezione civile (quali Croce Rossa, Vigili del Fuoco volontari); e sorprende che ci sia pensato solo oggi. Infine, la formazione obbligatoria dovrà riguardare anche la prevenzione di violenze e molestie nei confronti dei lavoratori sui luoghi di lavoro (auspicabilmente anche di quelle provenienti dall’utenza, come purtroppo sempre più spesso accade nella sanità). Ma soprattutto è importante l’art. 6 del Decreto legge, perché interviene (finalmente) sui requisiti che deve possedere chi eroga la formazione obbligatoria, quale prevista dagli Accordi Stato Regioni del 2011 rinnovato nel 2025. E magari sorprenderà i non addetti ai lavori il fatto che, poiché la…