12 Febbraio 2025

Condividiamo dal sito della Società Nazionale degli Operatori della Prevenzione SNOP  questa nota sulle modifiche al D.Lgs 81/08 introdotte dalla L.13 dicembre 2024

Fonte: SNOP.IT 

Pur davanti alla gravità della situazione, il Governo procede spedito, secondo un disegno che appare sempre più manifesto, nella sua opera in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con interventi di dubbia valenza, fuorvianti e di significato sospetto. Non è il solo, in quanto ci dovremo occupare presto del “Piano integrato per la salute e la sicurezza sul lavoro”, ma qui intendiamo approfondire alcuni aspetti del provvedimento noto come “DDL lavoro” – approvato come L.13 dicembre 2024, n. 203 – e utilizzato per inserire alcune novità nel D.Lgs. 81/08 che meritano grande attenzione.
Questo avviene in apparente spregio di qualsiasi logica di prevenzione efficace e di equità e, fino ad oggi, in assenza di qualsiasi reazione da parte degli enti coinvolti (Ministero della salute e Regioni) o di molti dei soggetti interessati, comprese associazioni, scientifiche e non. Tra quelli che sono intervenuti, segnaliamo condividendolo, il commento di Marco Caldiroli presidente di Medicina Democratica

Abbiamo scelto di riprendere qui solo alcuni dei punti della nuova legge, pur non dimenticando che altri meritano riflessioni:
– viene riscritto il comma 2 dell’art. 12 che concerne la composizione della Commissione per gli interpelli istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
– viene introdotto un art. 14-bis che prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali relazioni annualmente, entro il 30 aprile, alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro;
– viene aggiornata di 15 anni (dal 2009 al 2024) la data entro cui (art. 41 comma 4-bis) con accordo in Conferenza Stato-Regioni, previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza;
– è modificato l’art. 65 “Locali sotterranei o semisotterranei”;
– il ricorso avverso il giudizio del medico competente (art. 41, comma 9) non spetta più «all’organo di vigilanza» ma «all’azienda sanitaria locale».

1. Commissione per gli interpelli
Sembrerebbe un semplice aggiornamento che prende atto che quello che allora era “Ministero del welfare” oggi è tornato ad essere campo di due Ministeri, del lavoro e della salute. In realtà, l’occasione è usata per modificare le competenze dei rappresentanti delle istituzioni dentro la Commissione, che ora devono avere, in quota vincolata, un “profilo professionale giuridico”. Intervento certamente legittimo per un compito delicato quale quello della Commissione ma che, alla luce delle precedenti composizioni della Commissione, fa piuttosto pensare ad una volontà di arginare quella multiprofessionalità che era ritenuta opportuna ai suoi compiti (c’erano medici, ingegneri, fisici ecc.) e che ora pare essere guardata con sospetto se non fastidio.

2. Relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro
Sicuramente è una buona cosa che il Governo riferisca alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli interventi di miglioramento che intende adottare al riguardo per l’anno in corso, ovviamente pur “nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”. Ma anche qui non possiamo non sottolineare l’autoreferenzialità che caratterizza anche altri recenti provvedimenti governativi, nei quali c’è un unico e solo attore, che non si confronta con alcunché, né con altre istituzioni, né con le parti sociali ma nemmeno si rapporta – e li ignora scientemente – con i livelli previsti dal “sistema istituzionale” del D.Lgs. 81/08 (Comitati ex art. 5, Commissione Consultiva Permanente ex art. 6, in primis). È necessario chiedersi, inoltre, come potrà il Governo relazionare senza l’apporto – per la vasta quota di loro competenza – dei report delle Regioni (peraltro mancanti da molti anni!), qui nemmeno citate.

3. Accordo Stato-Regioni per l’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza
Questa modifica merita solo una nota ironica, dal momento che si occupa unicamente di aggiornare la data entro cui l’Accordo deve per legge (!) essere sottoscritto, prevista inizialmente al 31 dicembre 2009 e ora spostata a 15 anni dopo! Preme sottolineare che quella scadenza è già trascorsa un’altra volta senza che si intravveda la possibilità di una conclusione in tempi brevi.

4. Locali sotterranei o semisotterranei
L’autorizzazione in deroga che l’art. 65 del D.Lgs. 81/08 prevedeva in capo all’ASL (ma l’origine risale all’art. 8 del D.P.R. 303/56 che lo attribuiva all’Ispettorato del Lavoro) per poter destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, è sostituita ora da una comunicazione che il datore di lavoro deve inviare tramite PEC al competente ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), allegando adeguata documentazione (che sarà individuata da apposita circolare!) che dimostri il rispetto dei requisiti richiesti. L’autorizzazione avverrà con meccanismo del silenzio-assenso dopo 30 giorni dalla comunicazione. Qualora l’INL “richieda ulteriori informazioni, l’utilizzo dei locali sarà consentito trascorsi trenta giorni alla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto.” Scompaiono, in particolare, le “particolari esigenze tecniche” che erano state frequente oggetto di contesa nei processi di autorizzazione.
Ad una lettura superficiale, il provvedimento potrebbe apparire un semplice passaggio di competenze tra enti di vigilanza (alla pari?) che risulterebbe, comunque, di difficile giustificazione tecnica, considerate le competenze e le esperienze presenti nei Servizi ASL che se ne sono occupati fin qui ma non nell’INL. Un’analisi più critica non può non leggere in esso la volontà governativa di togliere un ulteriore – per quanto piccolo – fastidioso vincolo alla libera attività imprenditoriale, banalizzando il problema e riportando ad un ambito totalmente burocratico un passaggio normativo che le ASL in 40 anni hanno cercato, con competenza e attenzione alle tutele di salute e sicurezza, di mantenere ad un adeguato livello tecnico. Evidentemente il centralizzato, gerarchizzato, standardizzato INL dà tante più garanzie di avere l’autorizzazione in deroga, unicamente rispettando un semplice percorso formale, rispetto all’alea che valutazioni tecnico-soggettive di attenti e competenti operatori ASL potrebbero introdurre.
La norma viene oggettivamente svuotata della sua valenza preventiva anche perché non c’è traccia normativa, base di competenza tecnica e nemmeno disponibilità di personale che facciano pensare che le comunicazioni saranno oggetto di una qualche valutazione. Il fatto che la modifica della modalità autorizzativa si sia accompagnata al passaggio della competenza istituzionale non può che essere letto come uno svuotamento dei meccanismi di tutela a vantaggio di “chi vuole fare”, contando evidentemente sulla maggiore acquiescenza, sulla minore competenza e la indisponibilità di risorse dei nuovi controllori.
Per mera sbadataggine o incompetenza del legislatore, rimane in capo alle ASL l’autorizzazione all’utilizzo di locali di lavoro con altezza inferiore ai 3 m (art. 63), che spesso si accompagnava all’autorizzazione ex art. 65: come si comporteranno le ASL di fronte ad una richiesta di deroga ex art. 63 per locali interrati in cui l’altezza fosse inferiore ai 3 metri, “autorizzati” per silenzio dell’INL?

5. Ricorso avverso il giudizio del medico competente.
Il ricorso avverso i giudizi del medico competente è ammesso (art. 41, comma 9) all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso. Questa era la formulazione del disposto normativo fino ad oggi: ora il ricorso è ammesso, non più all’organo di vigilanza (per cui ci si sarebbe eventualmente atteso, visti gli interventi della L. 215, un chiarimento circa la conferma dell’attribuzione al SSN) ma “all’azienda sanitaria locale”.
Cosa cambia? Apparentemente nulla, visto che l’Ente a cui spetta l’espressione del giudizio rimane l’ASL. Ma sappiamo che questo è solo un compromesso rispetto alla reale intenzione del Governo che era quella di trasferire le competenze a Servizi diversi da quelli (scomodi?) di Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro. La modifica resta quindi, a metà: la competenza non è data ad altro Servizio (es. quelli di Medicina legale) ma con la nuova formula l’ASL può decidere di realizzarla indipendentemente dall’organo che, ancora, ha la vigilanza di cui all’art. 13 del D.Lgs. 81/08.
Quale era la volontà insita nella modifica di questo articolo? Evidentemente quello di espropriare i Servizi PSAL del potere di valutazione dei giudizi dei medici competenti per afferirli a qualche Servizio forse più neutro, opzione che nell’attuale formulazione rimane d’ora in poi disponibile per le ASL che intendessero approfittarne.
Ai fini della efficacia della misura, che sta diventando di crescente rilevanza nei contenziosi concernenti l’idoneità psicofisica alla mansione che possono arrivare fino al licenziamento del lavoratore inidoneo, togliere a medici e operatori dei Servizi PSAL la competenza sul ricorso significa evidentemente evitare la possibilità di entrare realmente nei processi lavorativi connessi al giudizio, grazie anche al loro essere “organo di vigilanza” e alla loro competenza, e di affrontare aspetti (quali quello dell’accomodamento ragionevole o l’accesso e la conoscenza dei luoghi di lavoro, alle conoscenze di igiene industriale e di organizzazione del lavoro) indispensabili per esprimere i giudizi richiesti. Significa forse suggerire di trattare il processo del ricorso come una mera questione medica o medico-legale, spogliandola dei contenuti più ampi di tutela del lavoratore e della sua salute e scongiurare che diventi occasione di interventi di vigilanza a più largo spettro.
Anche in questo caso, appare evidente la ricerca di una soluzione che, riducendo il potere dei Servizi PSAL e, in questo caso, dei medici del lavoro pubblici, produca soluzioni meno conflittuali e problematiche, più favorevoli “a chi vuole fare”. Rivelando con questo di pensare o temere che chi nelle ASL si occupa di tutelare salute e sicurezza di chi lavora … intenda in realtà intralciare e dis-fare!

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